La Legge di Bilancio 2026 interviene sulla disciplina delle plusvalenze d’impresa, modificando l’articolo 86 del TUIR, dedicato alle plusvalenze generate dai beni dell’impresa diversi dai beni merce, cioè beni strumentali e beni patrimoniali. La novità principale è l’introduzione del nuovo comma 4 dell’articolo 86 e stabilisce che:
- la plusvalenza realizzata nel 2025 deve essere considerata come non dilazionabile ai soli fini della determinazione degli acconti;
- di conseguenza, l’intero importo della plusvalenza concorre alla base di calcolo degli acconti 2026, anche se il contribuente ha optato per la tassazione rateizzata negli esercizi successivi.
Restano esclusi dalla rettifica i quinti residui delle plusvalenze realizzate in periodi d’imposta antecedenti al 2025. Tali importi, salvo successive indicazioni normative o di prassi, non dovranno essere inclusi nella base storica del 2025 per il calcolo degli acconti 2026.
In sintesi la rateizzazione resta ancora formalmente possibile, ma gli effetti finanziari vengono anticipati attraverso il meccanismo degli acconti e, quindi, il beneficio della diluizione temporale risulta molto ridotto sotto il profilo della liquidità.
