WELFARE – I contributi sanitari sono esclusi dal reddito da lavoro dipendente

I contributi versati dal datore di lavoro per l’assistenza sanitaria integrativa non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche quando il rapporto di lavoro non è continuativo e può interrompersi prima dell’effettiva decorrenza della copertura assicurativa. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la consulenza giuridica n. 2 del 26 gennaio 2026.

L’Agenzia delle Entrate richiama l’articolo 51 del Tuir dove, al comma 2, vengono individuate una serie di esclusioni dal reddito fiscale, tra cui rientrano i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse con finalità esclusivamente assistenziali entro il limite complessivo di 3.615,20 euro annui. La norma richiede che tali enti siano istituiti in conformità a disposizioni dei contratti collettivi o di regolamenti aziendali, siano iscritti all’Anagrafe dei fondi sanitari integrativi e operino secondo principi di mutualità e solidarietà tra gli iscritti. 

Per questo l’Agenzia ritiene irrilevante la circostanza che, al momento della decorrenza della copertura assicurativa, il rapporto di lavoro non sia più in essere. L’esclusione dal reddito si applica comunque poiché il contributo è stato versato in conformità al Ccnl e a favore di un fondo sanitario integrativo regolarmente iscritto e operante secondo i criteri richiesti dalla legge. La non imponibilità dei contributi non viene quindi meno anche in presenza di rapporti intermittenti a condizione che il versamento avvenga nel rispetto delle previsioni contrattuali e normative.