Con il decreto del MEF del 10 dicembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 dicembre, è stato fissato all’1,60% annuo il tasso di interesse legale applicabile dal 1° gennaio 2026, in diminuzione rispetto al 2% in vigore nel 2025. L’aggiornamento avviene nell’ambito della revisione annuale prevista dall’art. 1284 c.c., che consente l’adeguamento del tasso in funzione dell’andamento dei titoli di Stato e dell’inflazione.
La riduzione del tasso legale assume particolare rilievo in ambito fiscale soprattutto ai fini del ravvedimento operoso e della definizione degli istituti deflattivi del contenzioso. Sarà, quindi, necessario applicare il tasso del 2% fino al 31 dicembre 2025 e quello dell’1,6% per il periodo successivo.
Il nuovo tasso incide anche su altri ambiti rilevanti come il calcolo del valore dell’usufrutto, delle rendite e delle pensioni vitalizie ai fini dell’imposta di registro e delle imposte sulle successioni e donazioni, nonché su numerosi rapporti contrattuali, tra cui interessi su depositi cauzionali, conti correnti e specifiche fattispecie di mutuo.
