TERMINI NOTIFICA ATTI IMPOSITIVI – Decadenza e prescrizione

Gli avvisi di accertamento ai fini Iva/imposte sui redditi vanno notificati entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (7 anni in caso di dichiarazione omessa). Il prossimo 31 dicembre, quindi, vanno notificati gli accertamenti sul periodo 2019 (Redditi 2020, Irap 2020, Iva 2020 e 770/2020) in caso di dichiarazione presentata, senza che possa applicarsi la proroga di 85 giorni introdotta nel “periodo Covid-19”, alla luce di quanto disposto dal “Correttivo-bis”. L’Art. 43 DPR 600/73 dispone, infatti, che l’avviso deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Se la dichiarazione è omessa il termine è il 31 dicembre del settimo anno. L’articolo prevede, inoltre, un termine di otto anni per il recupero di aiuti di Stato illegittimi. Fino alla scadenza del termine stabilito l’accertamento può, infine, essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell’Agenzia delle entrate. Nell’avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell’ufficio delle imposte

Importante la distinzione tra decadenza e prescrizione. La decadenza è il termine entro cui l’amministrazione finanziaria deve emettere e notificare l’avviso di accertamento. Decorso tale termine, l’atto impositivo è nullo e l’amministrazione perde il potere di accertare. Prescrizione è invece il termine entro cui lo Stato può riscuotere un credito tributario già accertato. Ai sensi dell’art. 25 DPR 602/73 la cartella deve essere notificata entro il 31 dicembre:

  • del terzo anno successivo alla dichiarazione se derivante da liquidazione automatica (art. 36-bis);
  • del quarto anno per controlli formali (art. 36-ter);
  • del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento è diventato definitivo;
  • del terzo anno dalla scadenza dell’ultima rata se il debito è stato rateizzato.