RAVVEDIMENTO OPEROSO – Il riepilogo delle sanzioni

Se il versamento delle imposte risulta effettuato oltre la scadenza ordinaria, in applicazione del ravvedimento operoso, la sanzione può essere ridotta nella misura dell’1,25% (1/10 del 12,5%) dell’imposta non versata, se il ravvedimento avviene entro trenta giorni dalla scadenza. La riduzione è dell’1,39% (1/9 del 12,5%) se il ravvedimento avviene tra trentuno giorni e novanta giorni dalla scadenza, del 3,125% (1/8 del 25%) se il ravvedimento avviene dopo novanta giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, del 3,57% (1/7 del 25%) se il ravvedimento avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione e, infine, del 4,17% (1/6 del 25%) se il ravvedimento avviene dopo la comunicazione dello schema di atto strumentale al contraddittorio, di cui al comma 3 dell’art. 6-bis della legge 212/2000), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione, di cui all’art. 6 del dlgs 218/1997).

Il ravvedimento, infatti, non è più inibito dall’inizio di un controllo, ma dalla notifica dell’accertamento o dell’avviso bonario emesso a seguito di liquidazione automatica/controllo formale della dichiarazione.

Infine, ai sensi dell’articolo 13, del D.Lgs. n. 471/97 così come modificato dal D.L. n. 98/2011, in caso di tardivo versamento con ritardo non superiore ai quindici giorni, le sanzioni sono ridotte per un importo pari ad un quindicesimo per giorno di ritardo (Ravvedimento Sprint).