Nei contratti di locazione a uso commerciale, i canoni pattuiti tra le parti concorrono a formare il reddito del locatore anche se non sono stati effettivamente percepiti. Inoltre, la risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non ha effetto retroattivo. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza n. 27451 del 14 ottobre 2025. Solo i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, ma questa deroga non si applica agli immobili commerciali.
Richiamando inoltre la propria giurisprudenza, la Corte ha precisato che la risoluzione di un contratto di locazione ad esecuzione continuata non ha effetto retroattivo. In base all’articolo 1458 del Codice civile, infatti, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica l’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (Cass. n. 348/2019). Pertanto, anche se la parte conduttrice era morosa, la locatrice era comunque tenuta a dichiarare i canoni maturati fino alla data della risoluzione del contratto, in quanto il reddito fondiario sorgeva per il solo fatto di essere titolare del diritto di locazione.
