Per la deduzione delle spese promozionali da parte del professionista occorre assicurare la prova che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non personali e che i relativi esborsi sostenuti rispettino il requisito di inerenza. È questo il principio che viene posto dai giudici della Suprema corte con l’ordinanza n. 26553 del 2 ottobre 2025. In proposito, i giudici di legittimità hanno affermato che, ai fini della deducibilità, non è sufficiente la dimostrazione dell’astratta possibilità di ricomprendere un bene acquistato tra le spese di rappresentanza in considerazione della sua natura (opere d’arte, gioielli etc.), ma è necessario provare che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale (e non personale) e che pertanto rispetti il requisito dell’inerenza.
Si ricorda che l’articolo 54-septies, comma 2, Tuir, disciplina il regime di deducibilità delle spese di rappresentanza per i professionisti, prevedendo che esse “sono deducibili nei limiti dell’1 per cento dei compensi percepiti nel periodo d’imposta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l’esercizio dell’arte o professione, nonché quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito”.
Nel comma 2 dell‘articolo 54-septies Tuir, l’articolo 1, comma 1, lettera e) Dl n. 84/2025 ha inserito, con effetto dal 2025, come condizione di deducibilità delle spese di rappresentanza che il relativo pagamento sia effettuato con mezzi di pagamento tracciabili.
