Con l’interpello n. 267 del 3 novembre 2025 l’Agenzia delle entrate ammette l’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’IVA per il credito non ammesso al passivo della liquidazione giudiziale. L’esclusione dal riparto concretizza la definitiva irrecuperabilità del credito che, pertanto, legittima il recupero dell’IVA a seguito del mancato pagamento del corrispettivo da parte del debitore. E’ legittimo emettere nota di variazione Iva anche oltre l’anno dalla fatturazione, purché entro i termini della dichiarazione Iva dell’anno di apertura della procedura concorsuale. Si ricorda che con l’introduzione dell’art. 26, comma 3-bis, lettera a), per effetto del D.L. 73/2021 (cosiddetto Sostegni-bis), si stabilisce che la nota di variazione può essere emessa a partire dalla data della sentenza che dichiara la liquidazione giudiziale del debitore. Il diritto al recupero dell’Iva, tuttavia, è regolato anche dall’articolo 19, comma 1, dello stesso decreto, secondo cui la detrazione deve essere esercitata «al più tardi con la dichiarazione Iva dell’anno in cui il diritto è sorto».
Nonostante la chiarezza normativa, molte imprese attendono la chiusura della procedura perdendo il diritto alla detrazione.
