IPERAMMORTAMENTO 2026 – La maxi deduzione per gli investimenti delle imprese

La Legge di Bilancio 2026 introduce nuovamente la possibilità di maggiorare la deduzione fiscale per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, sostituendo il credito d’imposta Transizione 4.0 e anche, in parte, il Transizione 5.0. Non sono ammessi i beni usati, rigenerati o acquistati a titolo di leasing finanziario se non accompagnati da un contratto di acquisto a fine periodo. L’agevolazione si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2026, con possibilità di completamento entro il 30 giugno 2027, a condizione che l’ordine sia stato accettato dal fornitore e sia stato versato un acconto pari almeno al 20% del costo entro la fine del 2026. Concretamente, l’iperammortamento 2026 consiste in una maggiorazione extracontabile del costo del bene, valida esclusivamente ai fini delle imposte sui redditi (e non per l’IRAP). Le aliquote variano in base all’importo dell’investimento e seguono tre scaglioni:

  • 180% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% per la quota di investimento compresa tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 50% per la quota compresa tra 10 e 20 milioni di euro.

Il nuovo iperammortamento consentirà, quindi, di ottenere un maggiore beneficio in termini di risparmio di imposte pari al 43,20% (per investimenti fino a 2,5 milioni di euro) 24% (per investimenti tra 2,5 e 10 milioni) e 12% (per investimenti tra 10 e 20 milioni) del costo sostenuto dalle imprese per l’acquisizione dei beni agevolati.

Sono inoltre previste maggiorazioni rafforzate per gli investimenti che favoriscono la transizione ecologica, a condizione che determinino una riduzione dei consumi energetici del sito produttivo almeno del 3%, oppure una riduzione dei consumi dei processi produttivi almeno del 5%. In tali casi, le aliquote applicabili salgono a:

  • 220% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% tra 2,5 e 10 milioni di euro;
  • 90% tra 10 e 20 milioni di euro.

Per i beni con finalità energetiche o digitali, è richiesta una perizia asseverata o dichiarazione del produttore che ne certifichi i requisiti.