L’Agenzia delle Entrate, con la CM n. 10/2025, è intervenuta sulle modalità di determinazione del fringe benefit per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali, oggetto dei recenti interventi normativi. Viene chiarito che le somme addebitate ai dipendenti per optional aggiuntivi non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione. L’Agenzia delle Entrate sottolinea che questa determinazione è “del tutto forfetaria” e prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla percorrenza reale. È irrilevante che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o alcuni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall’ACI.
La risposta a interpello n. 233/E/2025 affronta, invece, il caso di una società che concede veicoli in uso promiscuo e offre ai dipendenti la possibilità di richiedere optional, il cui costo è interamente a carico del lavoratore tramite trattenuta in busta paga. Secondo l’Agenzia entrate le somme trattenute per l’acquisto degli optional non possono essere portate in diminuzione del fringe benefit forfetariamente determinato e le somme versate per gli optional dovranno, pertanto, essere trattenute dall’importo netto corrisposto in busta paga.
La risposta a interpello n. 237/E/2025 esamina, infine, la situazione delle auto elettriche o ibride plug-in, in cui il datore di lavoro fornisce una card per la ricarica presso colonnine pubbliche, entro un limite annuo. L’Agenzia delle Entrate precisa innanzitutto che l’energia elettrica è assimilata al carburante. Le considerazioni metodologiche ACI per i veicoli elettrici e ibridi includono le stime sul costo dell’elettricità nel calcolo del costo chilometrico. Pertanto, la fornitura di energia elettrica per la ricarica, anche per uso privato (entro il limite), non genera reddito imponibile aggiuntivo (non è un fringe benefit separato), in quanto il relativo costo è già incluso nella determinazione forfetaria ACI del veicolo. Le somme corrisposte per l’uso privato eccedente dovranno essere trattenute dall’importo netto in busta paga.
