DURC – Negato all’impresa con debiti oltre 150 euro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione dell’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025, ha chiarito alcuni aspetti dell’art. 3 c. 3 del DM 30 gennaio 2015, che disciplina il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per Inps, Inail e casse edili e in particolare il concetto di “scostamento non grave“. L’istanza, presentata dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT), chiedeva se fosse possibile considerare regolare la posizione contributiva, e quindi rilasciare il DURC, nel caso in cui il debito residuo fosse composto esclusivamente da accessori di legge (sanzioni e interessi), ipotizzando che l’omissione contributiva principale fosse già stata sanata. Il Ministero ha respinto tale interpretazione. Il citato art. 3 c. 3 del DM 30 gennaio 2015 definisce lo scostamento non grave in termini quantitativi, identificandolo con quello pari o inferiore a 150 euro. Il Ministero sottolinea che tale importo è comprensivo di eventuali accessori di legge.

Questa soglia, spiega il Ministero, ha determinato la calibrazione della procedura adottata per il rilascio automatico tramite il “Durc On Line“. È dunque necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, affinché sussista lo “scostamento non grave” ai fini della regolarità contributiva.