PEC INATTIVA O SATURA – Rischio sospensione dall’albo per il professionista

Oltre ad avere una casella Pec, il professionista deve anche assicurarsi che l’indirizzo sia valido, attivo e non saturo. In caso contrario potrà essere sanzionato dall’ordine, arrivando fino alla sospensione. È quanto chiarito dal Consiglio nazionale dei commercialisti nel pronto ordini 63/2025.

Il quesito, avanzato dall’ordine di Milano, verteva sull’obbligo di domicilio digitale in capo al professionista. Un obbligo introdotto dal dl 185/2008, che imponeva ai professionisti di comunicare il proprio domicilio digitale (un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata) all’ordine di appartenenza. Per implementare la misura, il dl 76/2020 ha successivamente introdotto un sistema sanzionatorio. Il professionista inadempiente, infatti, deve essere diffidato ad aprire la Pec entro trenta giorni, pena la sospensione dall’albo professionale. La presenza di un indirizzo non valido o inattivo può essere equiparata alla mancata comunicazione del domicilio stesso in quanto non viene consentita la funzione propria del domicilio digitale dove ricevere comunicazioni con efficacia legale. Stesso dicasi per quanto riguarda la casella di posta satura, in quanto inidonea a ricevere messaggi.