REGIME DEGLI IMPATRIATI – Le novità

Tra le differenze tra nuovo (introdotto dall’articolo 5 del Dlgs 209/2023) e vecchio regime degli impatriati (valido per coloro che si sono trasferiti entro il 31 dicembre 2023) si segnala:

  • la percentuale di riduzione della base imponibile che scende al 50% (60% se si trasferisce anche uno o più figli minori), in luogo del 70% (90% al Sud);
  • il perimetro di redditi agevolabili che riguardano il lavoro dipendente/assimilato e autonomo (anche in forma associata) ma non il reddito di impresa;
  • un limite annuo di reddito agevolabile pari a 600mila euro;
  • requisiti più ampi di residenza estera (tre periodi di imposta invece di due) e di permanenza in Italia (quattro, in precedenza due);
  • la conferma della durata quinquennale dell’agevolazione, ma senza possibilità di ulteriore proroga per 5 periodi;
  • la reintroduzione del requisito di elevata qualificazione o specializzazione, mentre è eliminata la possibilità di accesso ai rapporti di lavoro sportivo (salvo il caso in cui il lavoratore abbia i requisiti di elevata qualificazione/specializzazione).

Il nuovo regime non richiede più un collegamento funzionale tra trasferimento della residenza e inizio dell’attività di lavoro dipendente o autonomo (interpello 66/2025). Non occorre infatti che i requisiti di accesso al regime siano presenti al momento del trasferimento «potendo gli stessi maturare anche successivamente»: si ritiene così che il neo residente possa completare in Italia il percorso di studi utile ad acquisire l’elevata qualificazione e accedere successivamente al regime.

Il “nuovo” impatriato dipendente compila il quadro RC del modello Redditi indicando nella casella “casi particolari” il codice “16” se beneficia dell’agevolazione ordinaria al 50%, o “17” se l’abbattimento della base imponibile sale al 60 per cento. Il codice va indicato soltanto se il dipendente intende fruire della riduzione direttamente in dichiarazione (compilando anche la casella codice Stato estero di provenienza nel frontespizio), in quanto il datore di lavoro non l’ha riconosciuta in busta paga. Quando il datore ne ha già tenuto conto, la certificazione unica indica la quota non imponibile con il codice GA (riduzione 50%) o GB (60%). L’impatriato con partita Iva trasferitosi in Italia nel 2024 compila invece il quadro RE utilizzando il nuovo codice “8” (50%) o “9” (riduzione del 60) entro il limite massimo di 600mila euro di reddito agevolabile. Chi ha iniziato a lavorare nel 2024, beneficiando del regime transitorio in quanto trasferitosi entro il 31 dicembre 2023, utilizzerà il codice “2” (abbattimento del 70%), o “4” (riduzione del 90% per i trasferimenti al Sud); il codice “5” va invece utilizzato dallo sportivo professionista con contratto stipulato entro il 31 dicembre 2023.

I titolari di partita Iva devono monitorare il limite de minimis (passato da 200mila a 300mila euro dal 2024 nell’arco di tre anni solari variabili, prevedendo in tal modo un riferimento temporale “mobile”), attraverso la compilazione del rigo RS401. Gli importi eccedenti detto limite devono essere riportati a tassazione in misura ordinaria.