L’articolo 22, D.Lgs. 13/2024 prevede che il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta nei casi in cui:
- a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulti l’esistenza di attività non dichiarate (o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate), per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;
- si rilevi la comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA, in misura tale da determinare un minor reddito (o valore netto della produzione) oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;
- non viene presentata la dichiarazione fiscale in relazione ai 3 periodi d’imposta precedenti;
- il contribuente viene condannato per un reato tributario (D.L.gs. 74/2000), per il reato di riciclaggio (articolo 648-bis, cod. pen.), per il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter, pen.) e per il reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter1, cod. pen.);
- esistano di debiti tributari o contributivi superiori a 5.000 euro non regolarizzati entro i termini. In tale limite, sono compresi anche i contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile (o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione). Non concorrono al predetto limite, invece, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione, sino a decadenza dei relativi benefici secondo le specifiche disposizioni applicabili;
- si accerti l’omesso pagamento delle somme dovute in base al concordato (salvo versamento entro 60 giorni dalla comunicazione degli esiti del controllo automatizzato);
- ci siano violazioni legate ai corrispettivi, ricevute fiscali e ddt ex articolo 6, commi 2-bis e 3, D.L.gs. 471/1997, contestate in numero pari o superiore a 3, commesse in giorni diversi; violazioni legate alla mancata installazione o manomissione del registratore di cassa.
Ai sensi del comma 3, dell’articolo 22, D.Lgs. 13/2024, il contribuente può evitare la decadenza del concordato se, mediante l’istituto del ravvedimento operoso, sana le irregolarità sempreché la violazione non sia stata già constatata e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
