VEICOLI AZIENDALI USO PROMISCUO – I chiarimenti dell’Agenzia

Con la circolare n. 10 del 3 luglio 2025 vengono forniti alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, a seguito delle modifiche intervenute con la legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025). Ora ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori immatricolati nel 2025 e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, come fringe benefit si assume il 50 per cento (contro il precedente 25 per cento) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi plug-in.

Al fine di individuare i veicoli concessi in uso promiscuo che ricadono nella nuova disciplina l’Agenzia precisa – in linea con quanto già affermato nella risoluzione n. 46/E del 2020 – che la concessione del veicolo in uso promiscuo non rappresenta un atto unilaterale da parte del datore di lavoro, ma necessita dell’accettazione del lavoratore, che si concretizza sia attraverso la sottoscrizione dell’atto di assegnazione del fringe benefit,da parte del datore di lavoro e del dipendente, sia mediante l’assegnazione del bene a quest’ultimo. Ai veicoli immatricolati, oggetto di contratti di assegnazione e consegnati al dipendente dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 si applica – fino alla naturale scadenza degli stessi – il regime di tassazione vigente al 31 dicembre 2024. Il regime di tassazione previgente trova applicazione anche nelle ipotesi in cui i veicoli siano ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e la consegna del veicolo al dipendente avvenga dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica ovvero per i veicoli elettrici ibridi trova, invece, applicazione la nuova disciplina più favorevole.

Il documento di prassi in commento affronta anche la questione della proroga del contratto e di riassegnazione del veicolo. Nel primo caso, l’Agenzia ritiene applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione del contratto originario di assegnazione, fino alla scadenza della proroga medesima. Viceversa, in caso di assegnazione del veicolo a un diverso dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente al momento della riassegnazione del mezzo.