La circolare Agenzia delle entrate n. 8/25, recante le novità in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica degli edifici e per gli interventi ammessi al superbonus – Legge 30 dicembre 2024, n. 207 – spiega che maturato il diritto alla detrazione maggiorata fissata al 50%, sui lavori eseguiti sull’abitazione principale, questa resta in diritto anche se si cambia la residenza nelle annualità successive a quelle in cui gli interventi sono eseguiti. Stesso discorso vale per interventi sulle parti comuni dove i condomini, che hanno l’abitazione principale nello stabile oggetto dei lavori condominiali e che fruiscono della detrazione maggiorata, mantengono il beneficio anche se nelle annualità successive agli interventi non risiederanno più anagraficamente e abitualmente nell’immobile.
Si ricorda che per le spese sostenute nel 2025, la detrazione spetta nella misura del 36% (50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare; invece, per quelle degli anni 2026 e 2027, la detrazione è del 30% (36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, invece, la detrazione è sempre pari al 50%, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Per gli interventi di ristrutturazione realizzati su immobili residenziali adibiti promiscuamente all’esercizio di un’attività commerciale, dell’arte o della professione, la detrazione spetta nella misura ridotta della metà. In generale, la detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
