Gli articoli 8 e 14 del Decreto Legge 17 giugno 2025 n. 84 pubblicato sulla G.U. n. 138 del 17/06/2025 danno il “via” definitivo, dopo oltre otto anni di regime transitorio, alla fiscalità degli enti del Terzo settore e delle Imprese sociali. In sostanza, le disposizioni più importanti del regime fiscale del Terzo Settore sono state sinora tenute in standby in attesa della necessaria autorizzazione comunitaria, con il risultato che agli enti del terzo settore sono state sinora applicate le ordinarie disposizioni previste per gli enti non commerciali dal Testo Unico delle Imposte Sui Redditi, nonché le corrispondenti disposizioni a livello IVA e le agevolazioni previste per i medesimi enti, in primis la Legge 398/1991.
Per gli enti con esercizio sociale corrispondente all’anno solare, la decorrenza del nuovo regime fiscale avverrà a decorrere dal 01/01/2026, mentre per gli enti con esercizio “a cavallo”, la decorrenza avverrà dal primo giorno del nuovo esercizio sociale – es. se la durata dell’esercizio fosse 01/07/2025-30/06/2026 il nuovo regime fiscale entrerà in vigore a decorrere dal 01/07/2026. Rispetto all’attuale disciplina prevista dal TUIR in relazione agli enti non commerciali, si assiste, in linea di principio, a un trattamento tributario che dovrebbe risultare di maggior favore a beneficio degli enti del Terzo settore, i quali, nell’ambito delle attività di interesse generale perseguite, potranno realizzare anche un avanzo di gestione, seppur limitato sia nell’importo che nel tempo (margine non superiore al 6% per non più di tre anni consecutivi) senza perdere la qualifica tributaria di ente non commerciale.
L’attuale disciplina dell’art. 148, commi 3 e 8 del TUIR resterà applicabile solo ad alcune categorie di enti e non alla generalità degli enti associativi non iscritti al Runts: si tratta, principalmente delle associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché delle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose e assistenziali.
Infine, dal 1° gennaio 2026, con l’entrata in vigore del regime fiscale degli enti del Terzo settore cesserà definitivamente di esistere l’anagrafe delle ONLUS. Conseguentemente, fino al termine ultimo del 31 marzo 2026, le ONLUS, che ancora non l’avessero fatto, potranno adeguarsi alla normativa del Terzo settore e iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Qualora, entro tale termine non venisse perfezionata l’iscrizione al Registro, scatterà l’obbligo di devoluzione del patrimonio accumulato nel corso dell’iscrizione alla relativa anagrafe, ai sensi dell’art. 101, c. 8 del Codice e la perdita delle agevolazioni fiscali fino a quel momento godute.
