BONUS EDILIZI – Pubblicate le istruzioni dell’Agenzia entrate

Con la circolare n. 8 del 19 giugno l’Amministrazione finanziaria fornisce chiarimenti sulle recenti modifiche alle detrazioni edilizie, introdotte dalla legge di Bilancio 2025 (commi 54-56). Per quanto riguarda le detrazioni riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 54) ha esteso anche alle spese sostenute negli anni 2025 e 2026 la riduzione al 30% (anziché 36%), già prevista per le spese che verranno sostenute nel periodo 2028-2033, dell’aliquota agevolativa.
La manovra economica (comma 55, lettere a e b) ha, inoltre, prorogato fino al 2027 i benefici fiscali previsti dall’EcobonusSismabonus e bonus mobili. In particolare, sono state previste aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale. Più nel dettaglio:

  • sale al 50% la detrazione delle spese sostenute nel 2025 e al 36% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, per gli interventi efficientamento energetico nel caso in cui i costi siano sostenuti dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
  • il bonus mobili è prorogato al 2025 mantenendo lo stesso limite di spesa previsto per il 2024 pari a 5mila euro previsto per il 2024.

In particolare, l’aliquota di detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per l’Ecobonus e il Sismabonus è elevata al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027, a condizione che il contribuente sia titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà e proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare (usufrutto, uso, abitazione), al momento di inizio dei lavori e l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Il documento di prassi precisa che la maggiorazione non si applica al familiare convivente e al detentore dell’immobile (ad esempio, il locatario o il comodatario) e che, nella nozione di abitazione principale, rientra anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente. Inoltre, qualora l’immobile non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetta a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale al termine dei lavori.
Per quanto concerne il Sismabonus acquisti, per usufruire dell’aliquota maggiorata, la costruzione oggetto di compravendita deve essere adibita ad abitazione principale entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisce per la prima volta della detrazione.