INDENNITA’ DI DISCONTINUITA’ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO – Dall’INPS requisiti e istruzioni

Con la circolare n. 101/2025 l’INPS aggiorna le istruzioni operative relative all’indennità di discontinuità (IDIS), la prestazione in favore dei lavoratori dello spettacolo erogata per i periodi di inattività introdotta nel 2024. Al momento della presentazione della domanda, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere cittadino di uno Stato dell’Unione europea o cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia;
  • essere residente in Italia da almeno un anno;
  • reddito complessivo non superiore a 30.000 euro nell’anno di imposta precedente;
  • aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno 51 giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro che deriva prevalentemente dall’attività lavorativa per la quale è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;
  • non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente (ad eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non è prevista l’indennità di disponibilità);
  • non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Per quanto riguarda la durata della prestazione, l’indennità è riconosciuta per un numero di giornate pari ad un terzo di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno precedente la presentazione della domanda nel limite di 312 giornate annue complessive. I percettori non sono più obbligati a partecipare a percorsi di formazione continua e di aggiornamento professionale nelle discipline dello spettacolo. L’indennità di discontinuità non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali e per poterla ricevere occorre inviare l’apposita domanda all’INPS entro il 30 aprile di ogni anno.