Il 4 giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva un decreto legislativo correttivo che riscrive le regole del Concordato Preventivo Biennale (CPB). Specificatamente il decreto correttivo dedica 9 articoli al concordato preventivo biennale disciplinando:
- l’esclusione dal CPB dei contribuenti che si avvalgono del regime forfettario a far data dal primo gennaio 2025 (articolo 7);
- l’incremento dell’imposta sostitutiva opzionale, relativamente alla parte eccedente 85mila euro, sul maggior reddito concordato rispetto a quello dichiarato nell’anno d’imposta antecedente a quelli a cui si riferisce la proposta (articolo 8);
- l’introduzione di cause di esclusione e di cessazione dal CPB per i liberi professionisti che partecipano ad associazioni professionali o a società tra professionisti (STP) o tra avvocati (STA) e per le stesse forme aggregative (articolo 9). A partire dal biennio 2025/2026 diventa possibile aderire al concordato solo se la scelta è fatta sia da tutti i professionisti, soci o associati, sia dall’associazione o società professionale; le eventuali cause di cessazione, che riguardano il singolo professionista, riguarderanno anche l’associazione o la società in cui tale contribuente partecipa e viceversa;
- la modifica del termine di adesione alla proposta di CPB, che di fatto viene prorogato dal 31 luglio al 30 settembre (ovvero al nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare). Conseguentemente, l’adesione al CPB 2025-2026 potrà essere inviata entro il 30 settembre 2025 (articolo 11);
- la possibilità di beneficiare della maxi deduzione del 120% sulle nuove assunzioni, sulla base degli incrementi occupazionali, anche per i soggetti che aderiscono al CPB (articolo 13);
- l’introduzione di soglie massime nella determinazione del reddito concordatario dei contribuenti con punteggio ISA superiore a 8 (articolo 14);
- l’integrazione della causa di decadenza dal CPB relativamente all’omesso versamento entro 60 giorni delle somme richieste dall’Agenzia delle entrate a seguito dell’effettuazione di controlli automatizzati (articolo 15).
