FERIE MATURATE NEL 2023 – In scadenza il 30 giugno

Entro il 30 giugno i datori di lavoro devono fare completare ai propri dipendenti la fruizione delle quattro settimane minime di assenza riconosciute dalla normativa (Decreto legislativo 8 aprile 2003, numero 66) maturate nell’anno 2023 e non ancora goduti nei successivi 18 mesi. Sulla retribuzione corrispondente all’eventuale residuo di ferie, dovranno versare la contribuzione entro il 20 agosto. Inoltre è necessario programmare la fruizione di almeno due settimane di ferie da maturare nel corso del 2025. Le quattro settimane maturate dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno, infatti, devono essere godute:

  • per almeno due settimane nel corso del periodo di maturazione (1° gennaio – 31 dicembre);
  • le due settimane restanti (o il diverso periodo residuo) entro i diciotto mesi successivi al termine dell’anno di maturazione (30 giugno).

Il datore di lavoro che non rispetta i termini di fruizione delle quattro settimane di ferie previste dalla normativa (articolo 10, comma 1) incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da 120,00 a 720,00 euro nella generalità dei casi;
  • da 480,00 a 1.800,00 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o si è verificata in almeno due anni;
  • da 960,00 a 5.400,00 euro se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori o si è verificata in almeno quattro anni (non è ammesso il pagamento in misura ridotta).

Il dipendente stesso, a fronte di un residuo elevato di ferie non godute, può altresì intraprendere, nei confronti del datore di lavoro, un’azione di risarcimento del danno subito a livello psico-fisico, in conseguenza dell’assenza di un numero sufficiente di ferie godute.