Con la sentenza n. 12079 del 7 maggio 2025, la Corte di cassazione conferma il principio secondo il quale si può esercitare l’opzione per il regime della cedolare secca anche nel caso in cui il contratto di locazione ad uso abitativo venga stipulato nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale da parte del conduttore. Nello specifico si ammette il regime della cedolare quando il locatario utilizza l’immobile per soddisfare le esigenze abitative dei propri dipendenti (immobili foresteria). Sull’argomento si ricorda anche la sentenza n. 12395/2024 della Corte di Cassazione.
Di senso contrario è la posizione ufficiale del MEF contenuta nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-03773 presentata in Commissione Finanze alla Camera, che esclude dal regime della “cedolare secca” i contratti di locazione stipulati con conduttori che operano nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo. Il MEF segnala, altresì, che sulla questione si è sviluppato un filone di contenzioso che, allo stato, nei gradi di merito, ha fatto registrare esiti contrastanti, con una parte della giurisprudenza che ha condiviso la tesi interpretativa dell’Agenzia delle entrate (CGT I grado di Novara n. 132 del 29 ottobre 2024, CGT II grado della Campania n. 3527 del 27 maggio 2024,CGT I grado di Roma n. 4800 del 9 aprile 2024, CGT II grado del Piemonte n. 56 del 16 febbraio 2024, CGT II grado del Piemonte n. 429 del 19 ottobre 2023).
Anche il portale dell’Agenzia delle entrate (tramite la procedura RLI) non consentiva la registrazione telematica di contratti di locazione per foresteria con l’opzione della cedolare secca, impedendo l’applicazione della sentenza e creando un’evidente disparità tra il diritto riconosciuto dalla Cassazione e la prassi amministrativa.
