SUCCESSIONI – Autonomia nel calcolo delle imposte

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 3/E del 16/04/2025, ha fornito chiarimenti sulle principali novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni, che dal 1° gennaio 2025 vede l’autonomia dei contribuenti nel calcolo delle imposte. Gli interessati, a seguito di presentazione della denuncia, devono eseguire i versamenti entro 90 giorni dalla presentazione. Gli eredi che scelgono di dilazionare il pagamento devono effettuare un versamento iniziale pari ad almeno il 20% dell’imposta dovuta. Questo importo deve essere versato entro la stessa scadenza prevista per il pagamento in unica soluzione. Queste le novità derivanti dall’entrata in vigore delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 139/2024.

Per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate conserva il compito di determinare l’importo dell’imposta. Il calcolo viene notificato al contribuente attraverso un avviso di liquidazione, da emettere entro tre anni dalla presentazione della dichiarazione di successione. Una volta ricevuto l’avviso, il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni, con la possibilità di optare per una rateizzazione dell’importo.

Con l’introduzione delle nuove regole, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo da riportare nella sezione “Erario” per consentire il pagamento dell’imposta di successione in autoliquidazione, come dettagliato nella risoluzione n. 2/2025:

  • –           Codice 1539: “Successioni – Imposta sulle successioni – autoliquidazione”.
  • –           Codice 1635: “Successioni – Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.

Per completare correttamente la procedura, occorre prestare attenzione ai seguenti dettagli:

  • –           Campo “Anno di riferimento”: indicare l’anno del decesso nel formato “AAAA”.
  • –           Sezione “Contribuente”: inserire il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede.
  • –           Codice fiscale del defunto: va riportato nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, accompagnato dal codice identificativo “08”.