Il 14 marzo 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge 14 marzo 2025, n.25 “Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni” che all’art. 19, comma 5, sancisce la riapertura dei termini per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo (cd. “sanatoria”) dei crediti d’imposta per attività di ricerca e sviluppo fissando la scadenza per la presentazione della richiesta al 3 giugno 2025. In particolare, la nuova procedura prevede che:
- il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025, o in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026. Su quest’ultime quote vanno applicati gli interessi, maturati a partire dal 4 giugno, in base al tasso legale;
- nel caso di atto o provvedimento impositivo divenuto definitivo alla data di presentazione dell’istanza, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.
- nel caso di crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di presentazione dell’istanza di riversamento penda un contenzioso, per poter aderire alla sanatoria è necessario rinunciare al contenzioso entro il 3 giugno 2025 e, in tali casi, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti;
- con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017 viene prorogato di due anni il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero.
Per i soggetti che hanno presentato la richiesta di accesso alla sanatoria entro il 3 giugno 2025 (così come per quelli che hanno presentato la richiesta entro il precedente termine fissato al 31 ottobre 2024) è riconosciuto un contributo in conto capitale, in percentuale rispetto all’importo del credito riversato.
Lo strumento della sanatoria era stato introdotto con l’art. 5 commi 7 – 12 del Decreto-legge n. 146/2021, stabilendo che i soggetti che avevano utilizzato in compensazione il credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo – maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 – potevano effettuare il riversamento dell’importo del credito utilizzato senza applicazione di sanzioni e interessi. Tale norma fissava la scadenza per presentare istanza di accesso alla procedura al 31 ottobre 2024.
