CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE – Le novità nel modello Redditi

Le correzioni al concordato preventivo biennale (Cpb) avranno riflessi nel quadro CP del modello redditi per l’anno d’imposta 2025, annualità in cui vi sarà la compresenza del vecchio e del nuovo regime impositivo.

Le nuove disposizioni previste dal decreto correttivo, come le soglie massime per l’utilizzo delle imposte sostitutive opzionali e le nuove cause di esclusione e cessazione, si applicheranno infatti alle nuove adesioni al Cpb, quelle formalizzate a partire dal biennio 2025-2026, mentre le vecchie regole restano valide per chi ha sottoscritto il patto per il 2024 e 2025.

L’articolo 8 del correttivo prevede ulteriori due nuove cause di esclusione/cessazione dal patto:

  • per i lavoratori autonomi che contestualmente partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti (stp) o tra avvocati (sta) e che possono utilizzare il Cpb solo se anche il soggetto a cui partecipano ha a sua volta sottoscritto l’accordo fiscale;
  • per le stesse associazioni, sta o stp che possono aderire al patto solo se tutti i soci hanno aderito al Cpb.

Per le opzioni dal 2025 scatterà il nuovo meccanismo di applicazione della sostitutiva opzionale sul reddito incrementale con tetto massimo. Nello specifico l’articolo 7 del correttivo ha stabilito che l’imposta sostitutiva di cui all’articolo 20-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 si può applicare, unicamente per le nuove adesioni al Cpb, nei limiti di un’eccedenza non superiore a 85.000 euro. Per l’eccedenza superiore a tale valore si applicheranno due diverse aliquote, ovvero quella del 24% per i soggetti Ires e quella del 43% per i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche.