Il nuovo regime, introdotto dal decreto legislativo n. 209/2023 (articolo 5), è rivolto ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024 e prevede che i redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti in Italia vengano tassati al 50% fino a 600mila euro, a condizione che il lavoratore non sia stato residente fiscalmente in Italia nei tre anni precedenti, come stabilito dall’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 209/2023. Il medesimo comma stabilisce che il regime agevolato può essere applicato anche nel caso in cui un lavoratore trasferisca la propria residenza in Italia per prestare attività lavorativa per lo stesso soggetto (residente o non residente) che lo aveva precedentemente impiegato all’estero. In questo scenario, il periodo minimo di residenza all’estero, necessario per l’accesso al regime, aumenta da tre a sei o sette anni, a seconda delle circostanze. Infatti, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto, il periodo di permanenza all’estero richiesto è di sei anni. Nel caso in cui, prima del suo trasferimento all’estero, sia stato già impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il periodo minimo di residenza all’estero sarà di sette anni. L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 53, chiarisce che il principio si applica anche nel caso in cui, prima del ritorno in Italia, il lavoratore abbia interrotto il rapporto di lavoro dipendente per intraprendere un’attività di lavoro autonomo.
Esistono ulteriori benefici connessi alla nuova tassazione agevolata per gli impatriati, come la riduzione al 40% della base imponibile in caso di figli minori. A questo proposito l’Agenzia, sempre con la risposta n. 53, ricorda che tale riduzione è per prima cosa subordinata alla condizione che il figlio minore o adottivo risieda nel territorio dello Stato durante il periodo in cui il lavoratore beneficia del regime fiscale agevolato. L’Agenzia specifica inoltre che la circostanza per cui, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni non determina la perdita del maggiore beneficio fiscale fino al termine del periodo agevolato e, infine, conferma la possibilità di applicare la riduzione a tutti e due i genitori (comma 5 del medesimo articolo), a condizione che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla normativa, tra cui i requisiti stabiliti dell’articolo 5 del Dlgs n. 209/2023 alla lettera d), per il quale sono ammessi all’agevolazione i lavoratori in possesso dei requisiti di “elevata qualificazione o specializzazione”, come definiti dal Dlgs n. 108/2012 e dal Dlgs n. 206/2007 (relativi, rispettivamente, ai titolari di una qualifica professionale superiore e alle professioni regolamentate).
