TRANSIZIONE 5.0 – Le nuove FAQ del MIMIT

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha aggiornato le FAQ relative al Piano Transizione 5.0, fornendo chiarimenti sulle modalità di accesso al credito d’imposta, sui requisiti per il risparmio energetico, sulla cumulabilità con altre agevolazioni e sulle condizioni contrattuali applicabili agli investimenti incentivati. I principali chiarimenti:

  • Riduzione dei consumi energetici. La riduzione dei consumi energetici deve essere almeno pari al 3% per l’intera struttura produttiva o al 5% per il processo specifico oggetto dell’investimento. Le nuove FAQ chiariscono che la verifica di tali requisiti può essere semplificata, facendo riferimento a Regolamenti Europei, norme di settore e Migliori Tecnologie Disponibili (BAT), eliminando la necessità di calcoli dettagliati sull’efficienza energetica.
  • Requisiti per i beni strumentali. Secondo la FAQ n. 4.19, un bene strumentale acquistato con il bonus Transizione 5.0 è considerato in sostituzione di un macchinario preesistente se è in grado di svolgere funzioni simili, anche con tecnologie più avanzate. Inoltre, la rottamazione del vecchio macchinario non è obbligatoria per accedere al beneficio. La condizione del superamento dei 24 mesi di ammortamento del bene da sostituire per accedere con procedura semplificata al bonus 5.0, inoltre, va verificata sulla base della vita utile del bene e dell’ammortamento civilistico-contabile e non di quello fiscale.
  • Passaggio dal Bonus Transizione 4.0 al 5.0. Per chi ha già beneficiato del credito d’imposta Transizione 4.0, viene chiarito che non è necessario ottenere una nuova attestazione nel caso in cui l’impresa voglia passare alla Transizione 5.0, purché siano rispettati i requisiti richiesti dalla nuova normativa. La perizia asseverata, o la dichiarazione resa dal legale relativamente a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, rilasciate ai fini della fruizione del bonus 4.0 possono essere utilizzate per fruire del bonus 5.0, invece del precedente.