La Corte di cassazione penale, sez. III, con la sentenza 7027 del 20/2/2025 ritiene non punibile penalmente il soggetto per falsa fatturazione se ha aderito alla rottamazione della lite pendente introdotta dalla legge di bilancio 2023 e sta pagando le rate. Il giudice deve, inoltre, valutare l’entità del debito tributario residuo quando è in corso il pagamento dilazionato, oltreché non può essere negato il beneficio per l’abitualità della condotta; nel caso di unica dichiarazione fraudolenta, unico è anche il reato, anche se compiuto con l’utilizzo di più fatture.
La Cassazione ricorda che «secondo il testo dell’art. 13, comma 3-ter, del d.lgs. n. 74 del 2000 – recentemente introdotto dal d.lgs. n. 87 del 2024 di revisione del sistema sanzionatorio tributario – ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., il giudice deve valutare, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:
- l’entità dello scostamento dell’imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;
- salvo quanto previsto dal comma 1, l’avvenuto adempimento integrale dell’obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l’amministrazione finanziaria;
- l’entità del debito tributarlo residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;
- la situazione di crisi ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14 del 2019».
Costituendo norma sostanziale più favorevole (e dunque suscettibile di applicazione retroattiva) trova applicazione anche a fatti commessi in epoca antecedente alla sua introduzione.
