In tema di imposte sui redditi di impresa anche le aziende minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, sono tenute a indicare ogni anno, nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva, il valore delle rimanenze. Questo, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze. In assenza di tali indicazioni, l’Agenzia può ritenere inattendibile la contabilità e procedere con l’accertamento induttivo. È il principio che la suprema Corte ha ribadito con l’ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025.
Con l’ordinanza in esame, i giudici della suprema Corte, affermano che “in tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze […] In assenza di tali indicazioni – che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l’accesso, l’ispezione e la verifica – l’amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo”.
In tal senso si è espressa già la suprema Corte con la sentenza n. 15863/2001 e sentenza n.9946/2003. La disposizione contenuta nell’articolo 15 dello stesso Dpr, letta assieme all’articolo.1, lettera d), del Dpr n. 570/1996, prevede inoltre che l’attendibilità della contabilità sia esclusa quando i criteri adottati per la valutazione delle rimanenze non sono indicati nella nota integrativa o nel libro degli inventari.
