La legge di bilancio 2025 (articolo 1, comma 385) conferma per altri tre anni l’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali in misura dimezzata, con aliquota del 5% anziché 10%, sui premi di risultato e sulle partecipazioni agli utili d’impresa entro il limite di 3mila euro lordi. Il limite sale a 4.000 euro se i lavoratori sono coinvolti nell’organizzazione del lavoro).
L’imposta sostitutiva è applicabile agli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui corresponsione è legata ad aumenti di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili. Il regime è applicabile alle retribuzioni aggiuntive corrisposte in esecuzione di contratti di lavoro collettivi di secondo livello, territoriali o aziendali. Stesso trattamento per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (assegnati secondo le modalità stabilite dall’articolo 2102 del codice civile). In tal caso salta il requisito dell’aumento della produttività (circolare 28/2016). Il decreto interministeriale attuativo del 25 marzo 2016 ha definito i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali ai fini dell’attribuzione dei premi e, a cascata, dell’accesso all’imposta sostitutiva. Il decreto precisa che i criteri di misurazione degli elementi che determinano l’assegnazione delle maggiorazioni retributive contenute nei contratti collettivi possono basarsi sull’aumento della produzione o in risparmi di fattori produttivi oppure nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, raggiunti attraverso una migliore organizzazione del lavoro (ad esempio con straordinari o lavoro agile). I miglioramenti acquisiti devono essere verificabili con indicatori numerici o di altro genere individuati nei contratti. Sempre i contratti devono stabilire il “periodo congruo” entro il quale l’incremento va realizzato. Ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale è necessario, in linea generale, che il risultato raggiunto dall’azienda risulti incrementale rispetto a quello realizzato nel periodo antecedente a quello di maturazione del premio. In sostanza non è sufficiente il conseguimento degli obiettivi definiti nell’accordo aziendale o territoriale (risoluzione n. 78/2018 e risposta n. 59/2024).
L’Agenzia delle entrate, da parte sua, è intervenuta in diverse occasioni sull’argomento dalla sua introduzione e si segnalano le seguenti circolari: Circolare n. 28 del 2016 Circolare n. 23/2023 Circolare n. 5/2024
