INPS – Ricongiunzione contributi dei liberi professionisti

L’INPS ha diramato le istruzioni per il calcolo della ricongiunzione dei contributi 2025 dei liberi professionisti. Sono stati aggiornati i valori sulla base del tasso di variazione medio annuo dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, 0,8% per il 2025. La legge n. 45 del 5 marzo 1990 ha introdotto, infatti, la possibilità di ricongiungere le posizioni assicurative esistenti nell’INPS, o in forme di previdenza sostitutive, con quelle costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti.

Non possono, in ogni caso, secondo quanto previsto dalla Legge 29/1979, formare oggetto di ricongiunzione:

• i periodi di lavoro prestato all’estero con iscrizione alle forme di previdenza dei paesi legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale

• le contribuzioni versate all’ENASARCO (è un fondo pensionistico aggiuntivo dell’assicurazione obbligatoria)

• i contributi versati al Fondo Clero

• le contribuzioni nella Gestione separata dei lavoratori parasubordinati e dei liberi professionisti privi di una cassa di categoria; tuttavia, esiste una ricongiunzione in entrata nella Gestione separata dei contributi derivanti da altre casse (ad esclusione delle casse professionali)

• le contribuzioni nel Fondo Casalinghe

Per chiedere la ricongiunzione, il lavoratore deve presentare la domanda all’Ente di previdenza presso il quale intende trasferire la posizione assicurativa, indicando nella domanda stessa quali sono le gestioni dove sono versati i vari spezzoni assicurativi: sarà quest’ultimo Ente ad attivarsi, chiedendo alle diverse gestioni il trasferimento delle posizioni assicurative. La ricongiunzione può, però di norma, essere esercitata una sola volta. In deroga a quest’unica facoltà, la legge prevede che una seconda domanda di ricongiunzione possa essere presentata solo dopo che siano trascorsi dieci anni dalla prima domanda. In tale caso è possibile ricongiungere i periodi contributivi presso una gestione diversa da quella richiesta la prima volta. Se non sono trascorsi i dieci anni è, però, possibile presentare una seconda domanda contestualmente alla domanda di pensione, purché diretta alla stessa gestione nella quale è stata operata la precedente.

Nella lettera che l’Ente previdenziale invia all’interessato per comunicargli che la domanda di ricongiunzione è stata accolta sono anche indicate le modalità di pagamento. Quest’ultimo può avvenire in unica soluzione, oppure ratealmente, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti. E’ anche possibile pagare la ricongiunzione rateizzando l’importo dovuto sulle rate di pensione, purché venga in ogni caso garantito il trattamento minimo, in vigore alla data della domanda, sulla rata di pensione. E’ utile ricordare che, dal primo gennaio 2001, l’onere della ricongiunzione è interamente deducibile ai fini fiscali.