AUTOTUTELA OBBLIGATORIA – Le fattispecie sono tassative

Per l’applicazione dell’istituto dell’autotutela obbligatoria, l’elencazione delle fattispecie si deve considerare tassativa e l’atto deve risultare viziato da manifesta illegittimità. Così l’Agenzia delle entrate, con una risposta fornita nel corso del Forum dei commercialisti organizzato da ItaliaOggi. L’istituto dell’autotutela è stato disciplinato in modo organico dal dlgs 219/2023, le cui modifiche, ai sensi dell’art. 2, sono entrate in vigore il 18/01/2024. Con le modifiche introdotte, si distingue l’autotutela obbligatoria, di cui all’art. 10-quater della citata legge 212/2000, rispetto all’autotutela facoltativa, di cui al successivo art. 10-quinquies della medesima legge. L’art. 10-quater della legge 212/2000 disciplina le ipotesi di “autotutela obbligatoria”, che non presuppongono, quindi, una specifica istanza di parte, relativamente a determinate fattispecie. Infatti, l’annullamento di ufficio dell’atto, totale o parziale, può avvenire se l’atto, non impugnato o con contenzioso pendente, riguarda l’errore di persona, l’errore di calcolo, l’errore sull’individuazione del tributo (Agenzia delle entrate, circ. 21/E/2024 § 1.2), l’errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria, l’errore sul presupposto d’imposta (doppia imposizione o mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni), la presenza di regolari pagamenti di imposta non considerati o la mancanza di documentazione, successivamente sanata non oltre i termini ove previsti, a pena di decadenza (Agenzia delle entrate, circ. 21/E/2024 § 3.1). La norma prevede quindi l’obbligo, in capo all’Amministrazione finanziaria, di annullare atti impositivi o di rinunciare all’imposizione, anche in pendenza di giudizio o in presenza di atti divenuti definitivi (autotutela postergata), se ricorrono determinati vizi, come indicati nel comma 1 del citato art. 10-quater, qualora gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione.