FRINGE BENEFIT – La carta di debito nominativa per i dipendenti

I fringe benefit possono essere riconosciuti ai dipendenti anche intestandogli una carta di debito nominativa da utilizzare per quest’ultimo scopo. Ad ammetterlo è stata l’Agenzia delle Entrate stessa con il recente interpello numero 5 pubblicato mercoledì 15 gennaio 2025.

Con la carta di debito non è possibile prelevare denaro contante, va utilizzata soltanto dal soggetto a cui è intestata (motivo per cui è nominativa) e non può essere venduta e né ceduta a terzi. Può essere utilizzata solo presso le attività commerciali aderenti al circuito dei servizi e dei beni previsti dal fringe benefit. Per individuare la lista delle aziende che partecipano all’iniziativa è sufficiente consultare autonomamente la piattaforma apposita a cui si appoggia la azienda.

La normativa in vigore ha abolito il vecchio limite di spesa esentasse di 258,23€, alzandolo a mille euro per i dipendenti senza nessun figlio e fino a due mila euro per i dipendenti con figli a loro carico fiscale.

Qualora il tetto massimo venisse superato concorrerà a formare il reddito da lavoro dipendente e sopporta la tassazione in base all’art. 51, comma 3 del Tuir. In caso di concessione della carta di debito nominativa il sostituto d’imposta non è tenuto ad applicare all’importo erogato la ritenuta a titolo d’acconto.

I beni e i servizi previsti dal piano di welfare aziendale possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione in formato digitale oppure cartaceo.