RATEIZZAZIONI – Le nuove regole dal 1° gennaio 2025

A partire dal nuovo anno e fino a tutto il 2026, la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo entro i 120mila euro può arrivare fino a 84 rate mensili per i contribuenti che dichiarano di trovarsi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria. In questi casi è sufficiente una mera dichiarazione rilasciata dal contribuente. Le rate sono ampliate fino a un massimo di 96 per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028 e fino a 108 per le richieste presentate dal 1° gennaio 2029.

Se invece, per la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo che non superino i 120mila euro, il contribuente documenta la situazione di difficoltà economica può accedere a un piano più favorevole. In pratica l’Agenzia delle entrate-Riscossione, dopo aver valutato le richieste in base ai criteri definiti dal decreto del 27 dicembre 2024, può concedere:

  • da 85 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026
  • da 97 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate negli anni 2027 e 2028
  • da 109 a un massimo di 120 rate mensili, per le richieste presentate a decorrere dal 1° gennaio 2029.

In questi casi, per valutare l’effettiva esistenza della difficoltà economica e assegnare il numero massimo di rate concedibili, la Riscossione tiene conto di alcuni indici definiti e allegati al citato decreto del 27 dicembre 2024 (Isee per le persone fisiche, indice Alfa per le persone giuridiche e indice Beta per i condomini).

Per le somme iscritte a ruolo della singola istanza di rateizzazione di importo superiore a 120 mila euro l’Agenzia delle entrate-Riscossione concede, come in precedenza, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di centoventi rate mensili.

Il decreto del 27 dicembre 2024 inoltre ha previsto che in caso di calamità naturali o altri eventi che abbiano reso inagibile l’abitazione di residenza o la sede dell’impresa, la sussistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria è considerata in ogni caso sussistente, a patto che sia presentata la certificazione di inagibilità totale dell’immobile.