In occasione della fine dell’anno si ricordano le disposizioni inerenti i termini di notifica degli avvisi di accertamento e delle cartelle di pagamento. Gli avvisi di accertamento ai fini Iva/imposte sui redditi vanno notificati entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (7° anno, in caso di dichiarazione omessa). Entro il prossimo 31 dicembre vanno notificati gli accertamenti sul periodo 2018 (Redditi 2019, Irap 2019, Iva 2019 e 770/2019) in caso di dichiarazione presentata.
Tuttavia, se l’Amministrazione Finanziaria notifica lo schema di atto entro il termine ordinario, attivando così il contraddittorio preventivo, il termine di decadenza sarà prorogato di ulteriori 120 giorni. Questa proroga permette all’Amministrazione di valutare le osservazioni del contribuente prima di emettere l’atto impositivo definitivo, senza dover notificare l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre dell’anno corrente. Il ragionamento qui esposto non tiene conto della proroga generale di 85 giorni dei termini accertativi connessa all’emergenza Covid, ma negata dalla giurisprudenza prevalente. Qualora, invece, risultasse valida la tesi della proroga emergenziale generalizzata a tutti i periodi di decadenza che includono il 2020, in adesione a un’impostazione fatta propria dall’Agenzia delle Entrate e da molti altri enti locali (che continuano a notificare i termini avvalendosi degli 85 giorni anche dopo il 2020), lo schema di atto potrebbe essere validamente notificato entro il 26 marzo 2025.
