DIMISSIONI DI FATTO – Si considera dimesso chi si assenta ingiustificatamente per 16 giorni

Sono in vigore le dimissioni di fatto: chi non si reca al lavoro senza giustificato motivo per 16 giorni consecutivi perde il posto, salvo diverso termine stabilito dal CCNL, considerandosi “dimissionario”. In tal caso, il datore di lavoro dovrà inviare la CO (comunicazione obbligatoria di cessazione)  e una nuova comunicazione all’Ispettorato nazionale del lavoro, che potrà verificare la veridicità del fatto (art. 19 del Ddl lavoro).

Di conseguenza, trattandosi di dimissioni, il datore di lavoro non dovrà versare il ticket di licenziamento, mentre il lavoratore non avrà diritto alla Naspi (l’indennità di disoccupazione).

La nuova norma non opera qualora il lavoratore dimostri l’impossibilità di giustificare l’assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro.