RIFORMA IRPEF IRES – Approvato il decreto definitivo

Il CdM del 3 dicembre ha approvato in via definitiva il Decreto legislativo con oggetto la revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF e IRES), il testo è atteso quindi in GU.

Per i redditi da lavoro autonomo viene riscritto l’art. 54 del TUIR, prevedendo che il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti e l’ammontare delle spese sostenute nel medesimo periodo d’imposta.  Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: 

  • contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
  • rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente; 
  • riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.

Il periodo d’imposta in corso 2024 usufruirà delle nuove disposizioni riguardanti il reddito d’impresa. All’art. 13 si conferma, infatti, che le novità entreranno in vigore dal 2024. Di rilievo le novità riguardanti i contributi in conto capitale (modificando l’art. 88, comma 3, lett. b) del TUIR) e le differenze su cambi (abrogando l’art. 110, comma 3 del TUIR). Sono previste regole transitorie per individuare il trattamento fiscale da riservare ai contributi già incassati alla data di entrata in vigore delle novità e oggetto di rateizzazione, e gli utili e le perdite su cambi risultanti dalla valutazione delle poste in valuta iscritte nel bilancio antecedente a quello di entrata in vigore delle novità.

Le società di comodo sconteranno un’aliquota più bassa nella determinazione dei ricavi presunti e del reddito minimo. Inoltre, viene introdotta la possibilità per gli studi professionali di aggregarsi in regime di neutralità fiscale.