Con l’ordinanza n. 28091 del 31 ottobre 2024 la Cassazione ha sancito un principio secondo il quale le Associazioni sportive dilettantistiche, anche qualora optino per il regime fiscale agevolato (legge n. 398/1991), sono tenute alla presentazione della dichiarazione, indipendentemente dal fatto di aver o meno prodotto dei redditi.
La Cassazione specifica che in base all’articolo 1, comma 1 del Dpr n. 600/1973, infatti, “ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d’imposta“.
Occorre, poi, tener presente che, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 398 del 1991:
- soltanto le associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per il regime fiscale agevolato ivi previsto sono espressamente esonerate dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti;
- i soggetti che fruiscono dell’esonero devono in ogni caso annotare nella distinta d’incasso o nella dichiarazione d’incasso di cui agli artt. 8 e 13 del D.P.R. n. 640 del 1972 , opportunamente integrate, qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali (comma 2);
- le fatture emesse e quelle di acquisto devono essere numerate progressivamente per anno solare e conservate a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 22 del D.P.R. n. 600 del 1973 (comma 4).
