Dall’agenzia delle entrate in arrivo sulle pecdei contribuenti Isa l’informativa con la riapertura dei termini per sottoscrivere l’accordo col fisco entro il prossimo 12 dicembre. La pec risulta trasmessa unicamente ai soggetti Isa che rientrano nel perimetro della riapertura escludendo quindi la trasmissione a forfettari o a coloro che non hanno inviato nei termini del 31 ottobre 2024 la dichiarazione targata 2024 per l’anno d’imposta 2023.
E’ opportuno evidenziare che ai sensi del primo comma ultimo periodo dell’articolo 1 citato, l’esercizio della facoltà di aderire, effettuabile tramite presentazione di una dichiarazione integrativa, è concesso a patto che quest’ultima non indichi un minore imponibile o, comunque, un minore debito d’imposta ovvero un maggiore credito rispetto a quelli riportati nella dichiarazione presentata entro la data del 31 ottobre 2024. L’agenzia delle entrate, come anticipato, nella pec va anche a sottolineare la possibilità per i contribuenti che aderiscono al concordato nella seconda finestra entro il 12 dicembre 2024 di sfruttare anche lo scudo fiscale come consentito al comma 2 del medesimo articolo in commento versando l’apposita sostitutiva (unica o prima rata) entro il 31 marzo 2025.
Attualmente, come rivelato nella risposta al question time n. 5-03164 in Commissione VI Finanze su 4.4 milioni di dichiarazioni presentate dai soggetti Isa l’adesione al concordato preventivo biennale è stata opzione sottoscritta da 403 mila contribuenti. Solo coloro che hanno trasmesso la dichiarazione senza opzione ora possono cambiare idea sottoscrivendo il patto entro il 12 dicembre mentre non è consentita la via opposta ovvero l’invio di una integrativa nella medesima data per “disapplicare” il Cpb. Nel question time n. viene 5-03164 è stato comunque specificato che per tutti i contribuenti caratterizzati da un periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, i termini per aderire al concordato preventivo biennale potrebbero non essere ancora scaduti e che, pertanto, il dato relativo alle adesioni al 31 ottobre non può essere considerato definitivo.
