Un emendamento al decreto Salva infrazioni (D.L. 131/2024) prevede l’abrogazione dell’art. 8, c. 35 L. 67/1988, che escludeva dal campo di applicazione dell’Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali era versato solo il rimborso del relativo costo.
La modifica legislativa si rende necessaria per conformarsi all’orientamento espresso dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza San Domenico Vetraria (causa 11.03.2020, C-94/19), secondo cui il distacco di personale è una prestazione imponibile ai fini Iva anche se effettuata a fronte del mero rimborso dei costi del personale distaccato. Questa decisione ha implicazioni più ampie, estendendosi anche ad altri istituti affini al distacco, come le somministrazioni di manodopera disciplinate dalla legge Biagi (art. 26-bis L. 196/1997).
La novità normativa avrà effetto sui prestiti e i distacchi di personale stipulati o rinnovati a partire dal 1.01.2025. Tuttavia, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti prima di tale data, conformemente alla sentenza della Corte di Giustizia o alla normativa previgente, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.
