REGIME FORFETTARIO – Aliquota al 5% esclusa se si proviene dall’ordinario

Non spetta l’aliquota ridotta del 5% per il contribuente che transita dal regime ordinario a quello forfettario anche qualora questo accada nei primi cinque anni di attività. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n 226/2024.

In relazione a tale previsione, la Circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, par. 5, ha chiarito che ‘‘[…] il vincolo che la nuova attività non sia mera prosecuzione di una precedente attività d’impresa, di lavoro dipendente o di lavoro autonomo (salvo l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria) persegue, in generale, una finalità antielusiva, poiché mira ad evitare che il beneficio possa essere fruito da soggetti che si limitino a modificare la sola veste giuridica dell’attività esercitata in precedenza o dispongano, scientemente, la mera variazione del codice ATECO sfruttando il cambio di denominazione previsto per il ”rinnovo” dell’attività.

[…] La prosecuzione dell’attività deve essere valutata sotto il profilo sostanziale e non formale. A tal fine, pertanto, è indispensabile valutare se la nuova attività si rivolge alla medesima clientela e necessita delle stesse competenze lavorative.

Ciò significa che ci sarà continuità quando il contribuente sceglierà di esercitare la medesima attività, svolta precedentemente come lavoratore dipendente rivolgendosi allo stesso mercato di riferimento”.

Di conseguenza, coloro che iniziano una nuova attività anche per effetto della presenza di una causa di esclusione in regime ordinario e solo successivamente (sempre nell’ambito del quinquennio preso in considerazione del comma 65) ”entrano” nel regime forfetario continuando a svolgere la medesima attività non possono beneficiare dell’aliquota agevolata. La previsione normativa, infatti, vuole favorire solo coloro che iniziano una nuova attività applicando il regime forfetario fin dal principio.