CIRCOLARE INFORMATIVA N. 18
DEL 27 SETTEMBRE 2024
Patente a punti nei cantieri edili temporanei o mobili: partenza fissata al 1° ottobre 2024
| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 settembre è stato pubblicato il DM 18 settembre 2024 n. 132 recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili “. Il decreto da attuazione all’art. 29, comma 19, del DL 2 marzo 2024 n.19, convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, con cui è stata introdotta, a partire dal 1° ottobre 2024, la patente a punti per la sicurezza delle imprese e dei lavoratori autonomi impegnati in cantieri temporanei e mobili. Con circolare n.4 del 23 settembre 2024, l’Ispettorato del lavoro ha definito i diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente fornendo indicazioni in merito a modalità di presentazione della domanda, ai contenuti informativi della patente e molto altro come meglio andremo a esporre nel testo di questa informativa. Va rilevato, comunque, da subito che la materia è alla data attuale ancora densa di dubbi per cui risulta auspicabile l’emanazione di indicazioni precise da parte delle Amministrazioni competenti. Resta tuttavia indubbio che entro il °1 Ottobre 2024 bisogna attivarsi pena, per le imprese interessate dalla normativa, il non ingresso nei cantieri edili temporanei o mobili. |
| Premessa |
Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 ha, tra l’altro, modificato l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 introducendo la così detta patente a crediti nei cantieri temporanei o mobili.
La relativa disciplina è contenuta, oltre che nella citata disposizione, anche nel D.M. recentemente pubblicato nella G.U. n. del 20 settembre 2024, il quale ha demandato all’Ispettorato del lavoro la definizione dei diversi profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente avvenuta con circolare n.4 del 23 settembre 2024.
Tale ultimo provvedimento, in particolare, regola:
- le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente e i contenuti informativi della patente medesima;
- i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento di sospensione;
- i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
Ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”. In particolare, si tratta:
- di imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e di lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Ai fini dell’applicazione della normativa è irrilevante la distinzione tra appalto e subappalto, è sufficiente la condizione di partecipazione alla fase produttiva del cantiere per ricadere nell’obbligo della patente a punti. Ai fini di una corretta presentazione della domanda va ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori;
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea.
| Il rilascio della patente a punti, in questo caso può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro dell’Unione Europea, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’Unione Europea, riconosciuto secondo la legge italiana. In assenza di un documento equivalente anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente come le imprese e i lavoratori autonomi italiani. |
| I crediti della patente a punti |
La patente a punti per i cantieri edili è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti che possono essere incrementati fino alla soglia massima di cento crediti secondo i criteri indicati dall’art. 5 del D.M. 132 del 18 settembre 2024.
La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente rispetto a quelli iniziali sarà possibile solo ad attivazione della piattaforma informatica che verrà messa a disposizione dall’ Ispettorato del lavoro, unitamente alle modalità operative da seguire.
Per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei relativi requisiti, i crediti ulteriori sono attribuiti con decorrenza “retroattiva”. Se i maggiori crediti sono conseguiti successivamente alla data di presentazione della domanda, sono attribuiti mediante aggiornamento del punteggio della patente.
In particolare, è stabilito che:
- in base alla storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a dieci crediti, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo la tabella allegata al D.M. 18 settembre 2024:
- in mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di un credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino ad un massimo di venti crediti;
- in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro sono attributi sino a trenta 30 crediti per:
- per attività, investimenti o formazione indicati nelle seguenti ipotesi possono essere attribuiti fino a 10 crediti:
In caso di requisiti costituiti da certificazioni con valenza periodica, l’eventuale perdita del requisito determina la sottrazione dei relativi crediti.
| Soggetti esclusi |
Per espressa previsione normativa sono esclusi dalla patente a punti:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale quali ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
| Requisiti |
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
| Contenuti informativi della patente a punti |
La patente a punti contiene le seguenti informazioni:
a) dati identificativi della persona giuridica, dell’imprenditore individuale o del lavoratore autonomo titolare della patente;
b) dati anagrafici del soggetto richiedente la patente;
c) data di rilascio e numero della patente;
d) punteggio attribuito al momento del rilascio;
e) punteggio aggiornato alla data di interrogazione del portale;
f) esiti di eventuali provvedimenti di sospensione della patente a seguito di infortunio da cui deriva la morte o un’inabilità permanente del lavoratore ai sensi dell’art. 27, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008;
g) esiti di eventuali provvedimenti definitivi, di natura amministrativa o giurisdizionale, ai quali consegue la decurtazione dei crediti della patente di cui all’art 27, comma 6, del D.lgs. n. 81/2008.
| Modalità di presentazione della domanda |
Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre 2024.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare, utilizzando il modello che si riporta di seguito, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
| AUTOCERTIFICAZIONE/DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DELLA PATENTE A CREDITI La/Il sottoscritta/o ________________________________________________________________________ nata/o a _________________________________________ (____) il ________________________________ in qualità di: rappresentante legale dell’impresa ____________________________________________ (P. IVA________________, iscritta alla Camera di Commercio di __________, al n. _________);lavoratore autonomo_________________________________________(P. IVA________________, iscritto alla Camera di Commercio di __________, al n. _________), consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 AUTOCERTIFICA/DICHIARA ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) e f) di cui all’articolo 1, comma 1, del D.M. 18 settembre 2024, n. 132, ove previsti dalla normativa vigente. La presente dichiarazione è valida fino al 31/10/2024 termine entro il quale il dichiarante si obbliga a presentare la domanda attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. In mancanza della presentazione della domanda entro il 31/10/2024, la presente dichiarazione non consente di operare nei cantieri temporanei e mobili a partire dal 01/11/2024. Luogo _____________________ Data _______________________ IL DICHIARANTE _______________________________________ |
Possono presentare la domanda di rilascio della patente:
- il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della L. n. 12/1979 (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente, anche per la compilazione sul portale, sono oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventuali falsità di una o più autocertificazioni/dichiarazioni sono presidiate da sanzione penale ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. In particolare,
- l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il possesso del DURC e della certificazione di regolarità fiscale è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000,
- gli adempimenti formativi, il possesso del DVR e la designazione del RSPP sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi del successivo art. 47.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 “La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.
Al riguardo il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che “nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Il provvedimento di revoca della patente è adottato dall’Ispettorato del Lavoro previo accertamento dell’assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente a seguito di controllo d’ufficio, a campione, o in occasione di accessi ispettivi.
L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca seguirà ad un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente e ad una valutazione in ordine alla gravità dei fatti da valutare ai fini della revoca della patente.
| Decurtazione dei punti e sospensione della patente |
Per quanto riguarda l’eventuale decurtazione dei punti o le cause di sospensione della patente, si rimanda ad una News clienti di prossima pubblicazione.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
