Per poter valutare la proposta dell’amministrazione finanziaria il contribuente (ISA o forfetario) con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato:
- non deve avere debiti tributari oppure
- deve aver estinto i debiti pari o superiori a 5.000 euro (compresi interessi e sanzioni), derivanti da tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o da contributi previdenziali definitivamente accertati, entro il termine per l’accettazione della proposta. I debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al limite di 5.000 euro, fino a decadenza dei relativi benefici.
Non è possibile applicare il concordato preventivo biennale in caso di:
- omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in uno dei tre periodi d’imposta precedenti;
- condanna per reati tributari;
- inizio attività nel periodo d’imposta precedente per i contribuenti in regime forfetario.
- presenza di una causa di esclusione a fini ISA.
Tra le altre, costituiscono causa di decadenza dal concordato:
- l’accertamento di attività non dichiarate o l’inesistenza o indeducibilità di costi dichiarati per un importo superiore al 30% dei ricavi per i periodi d’imposta oggetto di concordato o a quello precedente.
- il mancato versamento delle imposte derivanti dall’adesione al concordato preventivo biennale emerso a seguito dei controlli automatizzati.
