COMPENSAZIONE CREDITI F24 – Le nuove regole dal 1° luglio

Dal 1° luglio sarà negata la compensazione debiti/crediti nel modello F24 ai contribuenti con debiti erariali superiori a euro 100.000. Il divieto è stato introdotto dalla legge di bilancio 2024 ed è stato modificato dal Dl n. 39/2024. Chi ha avuto accesso a un pagamento rateizzato potrà ancora usare la compensazione a patto, però, che non sia intervenuta la decadenza. L’eccezione dei pagamenti a rate implica il fatto che, se un contribuente avesse debiti con l’erario superiori ai 100mila euro potrebbe superare la nuova restrizione in vigore dal 1 luglio presentando una richiesta di pagamento a rate entro il 30 giugno. Anche nel caso siano intervenuti dei provvedimenti di sospensione l’eventuale blocco della compensazione può essere superato.

Dal 1° luglio sarà obbligatorio effettuare la trasmissione tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzie delle Entrate in presenza di crediti di qualsiasi natura (fiscali, INPS, INAIL ecc…) anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia superiore a zero. L’articolo 4 del citato testo normativo puntualizza che il divieto di compensazione non riguarda i crediti relativi a contributi previdenziali e assistenziali e quelli relativi ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In caso di irregolarità, l’Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio. Entro 30 giorni, il contribuente può fornire i chiarimenti su eventuali elementi non considerati o valutati in maniera errata.

La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto, dal 1° luglio 2024, un ulteriore termine per poter procedere alle compensazioni dei crediti INPS e INAIL. La compensazione dei predetti crediti può essere effettuata:

  • – a partire dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge (denuncia UniEmens) o dal 15° successivo alla sua presentazione, se tardiva;
  • – la compensazione dei crediti INAIL di qualsiasi importo, a condizione che il credito sia certo, liquido ed esigibile e registrato negli archivi del predetto istituto.

Si segnala che l’attuazione di tale disposizione non è tutt’ora operativa, in quanto occorre attendere i provvedimenti attuativi che dovranno essere adottati d’intesa dal direttore dell’Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell’INPS e dal direttore generale dell’INAIL. (art. 1, comma 98 della Legge di Bilancio 2024).