Il 30 aprile 2024 prende il via il nuovo accertamento con adesione. In estrema sintesi, nel caso in cui l’Agenzia delle entrate riscontri elementi per rettificare la posizione fiscale di un contribuente dovrà essere attivato il contraddittorio preventivo obbligatorio. Se il contribuente riterrà di non potersi difendere, potrà entro 30 giorni dalla notifica dell’atto la definizione integrale richiedere all’ufficio la liquidazione delle somme dovute accedendo alla riduzione della sanzione ad un sesto del minimo; diversamente potrà difendersi, ritenendo di avere motivazioni in merito, e procedere alla liquidazione tramite ravvedimento operoso. Se restano aperti dei rilievi, questi costituiranno la base per un eventuale atto di accertamento a cui si potrà rispondere tenendo conto di due possibilità: la presentazione delle controdeduzioni entro 60 giorni, oppure presentare una istanza con la procedura di adesione. L’amministrazione, quindi, avvia il procedimento comunicando al contribuente una bozza (o schema) di avviso di accertamento, assegnandogli un termine non inferiore a 60 giorni per formulare le sue osservazioni. Esaurita questa fase, l’amministrazione utilizzerà le osservazioni ricevute dal contribuente per perfezionare l’atto.
Il principio del contraddittorio preventivo obbligatorio per qualsiasi atto impugnabile, esclusi sostanzialmente gli atti cosiddetti automatizzati, è stato inserito nello Statuto del contribuente dal decreto legislativo 219/2023. Il successivo Dlgs n.13 /2024, che interviene in materia di accertamento tributario, sottolinea all’art. 1, comma 1, il ruolo del contraddittorio preventivo nella procedura di accertamento e accertamento con adesione. Entrambi sono decreti attuativi della legge delega di riforma fiscale (legge n. 111 del 9 agosto 2023). Il contraddittorio preventivo avverrebbe prima della notifica dell’atto di accertamento.
