L’art. 5 del D.Lgs. n. 209/23 (Decreto internazionalizzazione) ha riscritto il regime dei lavoratori impatriati in Italia: ora, dopo 3 anni di residenza fiscale estera, con la presenza di requisiti di qualificazione lo svolgimento di attività di lavoro dipendente o professionale in Italia consente la detassazione del 50% (60% in caso di figli minori) del reddito imponibile per 5 anni. Lo stesso incremento dell’agevolazione si applica anche a coloro che diventeranno genitori o che adotteranno un minore durante il periodo di fruizione del regime impatriati.
Riguardo al concetto di lavoratori con elevata qualificazione o specializzazione può farsi riferimento alla Circolare n. 17/E/2017.
Il testo della nuova agevolazione impatriati si rende applicabile per i soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal 2024 e che soddisfano i seguenti requisiti:
- Residenza all’estero pregressa di almeno 3 anni. Periodo che cresce se il lavoratore o la lavoratrice prosegue l’attività con lo stesso datore di lavoro con cui lavorava prima del trasferimento;
- Impegno a risiedere fiscalmente nel territorio dello Stato per almeno quattro anni;
- L’attività lavorativa (lavoro dipendente o lavoro autonomo come esercizio di arte o professione intellettuale) viene svolta prevalentemente nel territorio dello Stato;
- I lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 108, e dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Possono accedere ai benefici fiscali previsti dal presente articolo i cittadini italiani e rientrano tra le categorie agevolate:
- I redditi da lavoro dipendente ed i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- I redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Di fatto, quindi, restano esclusi dall’agevolazione i redditi da lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di impresa.
