Lo scadenziario di Marzo 2024

Gentile cliente, con la presente desideriamo fornirLe uno scadenziario dei principali adempimenti e termini di pagamento previsti per il mese di marzo 2024 in modo da poterle consentire una programmazione per adempiere a quelli di sua spettanza e, nel caso in cui non si avvalga dell’assistenza dello Studio per la trasmissione telematica dei Modelli F.24, possa così pianificare il ritiro presso la nostra segreteria.  
Le scadenze di Marzo 2024
Scadenza Soggetto obbligato   Tributo/ Contributo Adempimento
1 marzo Avvocati Compensazione dei crediti Termine iniziale, per gli avvocati che vantano dallo Stato crediti per spese, diritti e onorari per il gratuito patrocinio prestato, per registrare le fatture, elettroniche o cartacee, nella piattaforma elettronica di certificazione, al fine di esercitare l’opzione per l’ammissione alla procedura di compensazione dei suddetti crediti. Tali crediti, entro il limite massimo pari all’ammontare dei crediti stessi aumentato dell’IVA e del contributo previdenziale per avvocati (CPA), sono ammessi: alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l’IVA;al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei suddetti crediti;alla compensazione con i contributi dovuti dagli avvocati alla Cassa Forense a titolo di oneri previdenziali (come stabilito dall’art. 1 co. 860 della L. 197/2022). L’opzione può essere esercitata fino al 30.4.2024. Ferma restando la disponibilità di risorse, sarà possibile esercitare l’opzione anche dall’1.9.2024 al 31.10.2024
1 marzo Enti non commerciali, Titolari di partita IVA Domanda di agevolazione Termine iniziale per presentare in via telematica al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta: per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, relativi al 2024;concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati. Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. La comunicazione per l’accesso al credito può essere trasmessa fino al 31.3.2024 e non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande
1 marzo Lavoratori Domanda all’INPS Termine entro il quale è possibile presentare all’INPS la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio pensionistico per i lavoratori c.d. “precoci”, per i soggetti che maturano i requisiti di cui all’art. 1 co. 199 della L. 232/2016. Il requisito contributivo è ridotto a 41 anni per i lavoratori che: hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età;sono iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’INPS, alle forme sostitutive ed esclusive della stessa, o alla gestione Separata INPS;possiedono almeno un contributo, presso una delle gestioni elencate, alla data del 31.12.1995. Tali lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni: disoccupazione (causa licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale) e conclusione dell’indennità da almeno 3 mesi;assistenza, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, del coniuge o parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (o parente o affine di secondo grado convivente in specifiche situazioni);riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%;lavoratore dipendente (di categorie specificatamente elencate) e svolgimento di attività gravose per specifici periodi. Le domande presentate dopo il suddetto termine e non oltre il 30 novembre saranno prese in considerazione solo se residueranno risorse finanziarie
1 marzo Concessionari di apparecchi da gioco Prelievo erariale unico (PREU) Comunicazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. b) del TULPS
2 marzo Banche, Imprese di assicurazione, Intermediari finanziari, Poste, Società di gestione del risparmio, Società di intermediazione mobiliare, Società fiduciarie Antiriciclaggio Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente, previa adesione al sistema di segnalazione on-line: si aggregano le operazioni di importo pari o superiore a 5.000,00 euro, effettuate dalla clientela. Qualora non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini della produzione dei dati aggregati, deve essere inviata una segnalazione negativa. Sono oggetto di aggregazione anche le operazioni occasionali, senza limiti di importo: relative alla prestazione di servizi di pagamento e all’emissione e distribuzione di moneta elettronica;effettuate per il tramite di agenti in attività finanziaria;ad esclusione delle operazioni relative al pagamento di tributi o sanzioni in favore di pubbliche amministrazioni o al pagamento del corrispettivo per la fruizione di beni e servizi di pubblica utilità nonché al servizio di pagamento di bollettini. Sono escluse dagli obblighi le operazioni poste in essere con: gli altri soggetti tenuti a comunicare alla Banca d’Italia i dati aggregati, ad eccezione delle società fiduciarie;gli intermediari bancari e finanziari non tenuti a comunicare i dati aggregati, comunitari o con sede in uno Stato terzo caratterizzato da un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, secondo i criteri indicati in materia diadeguata verifica della clientela;la Tesoreria provinciale dello Stato o la Banca d’Italia;le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e i soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari, le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari e le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari
3 marzo Utilizzatori del Libretto famiglia Comunicazione all’INPS Termine entro il quale l’utilizzatore deve comunicare all’INPS i dati relativi alle prestazioni di lavoro occasionale a cui ha fatto ricorso tramite Libretto Famiglia nel mese precedente. Il Libretto Famiglia può essere utilizzato (entro specifici limiti) per prestazioni occasionali di persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività professionali o d’impresa, con riferimento a: piccoli lavori domestici;assistenza domiciliare di bambini e anziani;insegnamento supplementare. Tra gli utilizzatori del Libretto Famiglia sono presenti anche le società sportive professionistiche che fruiscano delle attività degli steward negli impianti sportivi
3 marzo Concessionari di apparecchi da gioco Prelievo erariale unico (PREU) comunicazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli delle somme giocate da ciascun apparecchio, in relazione al periodo contabile (bimestre) precedente. I soggetti tenuti ad inviare tale comunicazione sono i concessionari di apparecchi da gioco di cui all’art. 110 co. 6 lett. a) del TULPS
4 marzo Conduttori di contratti di locazione, Locatori di immobili Imposta di registro Termine per: registrare nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza dall’1.2.2024;pagare la relativa imposta. L’imposta è da versare anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con la medesima decorrenza, in caso di opzione per il pagamento annuale. L’imposta è dovuta per la registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili nonché per le cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi ed è liquidata dalle parti contraenti
4 marzo Autotrasportator Domanda di agevolazione Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per le imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, per presentare la domanda di prenotazione del beneficio previsto per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di: veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate e fino a 7 tonnellate e di veicoli a trazione elettrica superiori a 7 tonnellate;veicoli commerciali nuovi di fabbrica a trazione alternativa ibrida (diesel/elettrico), a metano CNG e gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico superiore a 7 tonnellate;dispositivi idonei ad operare la riconversione di autoveicoli a motorizzazione termica di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate per il trasporto merci come veicoli elettrici. Sono previsti contributi anche in relazione agli investimenti riguardanti: le acquisizioni, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica, per il trasporto combinato ferroviario e marittimo;i rimorchi, semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili;la sostituzione, nei rimorchi, semirimorchi o autoveicoli specifici superiori alle 7 tonnellate allestiti per il trasporto da effettuarsi conformemente agli accordi sui trasporti nazionali e internazionali delle derrate deteriorabili, delle unità frigorifere/calorifere installate, ove non rispondenti ai previsti standard ambientali. Il termine finale di presentazione delle domande scade alle ore 16:00 del 22.3.2024 e rileva l’ordine cronologico di presentazione delle stesse
4 marzo Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco Imposta sugli intrattenimenti Termine per annotare sull’apposito prospetto gli abbonamenti rilasciati nel mese precedente. Gli abbonamenti rilasciati in ciascun mese sono annotati in un apposito prospetto con l’indicazione dei dati identificativi degli stessi, del numero degli eventi ai quali ciascuna tipologia di abbonamento dà diritto di assistere, della quantità dei titoli rilasciati e del corrispettivo unitario. I prospetti devono essere conformi con il provv. Agenzia delle Entrate 20.11.2002
8 marzo Titolari di partita IVA IVA Termine per presentare il modello IVA 2024 qualora s’intenda effettuare la compensazione “orizzontale” del credito IVA annuale per un importo superiore a 5.000,00 euro, a partire dal 18.3.2024, fermo restando: l’obbligo di presentazione della dichiarazione annuale munita del visto di conformità apposto da un soggetto abilitato;oppure della sottoscrizione effettuata dall’organo cui è demandata la revisione legale dei conti. Resta possibile presentare la dichiarazione priva del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa), se si intende compensare il credito IVA annuale per un importo non superiore a 5.000 euro. In tal caso, ai fini della compensazione “orizzontale”, è ininfluente anche la data di presentazione del modello
8 marzo Consorzi Domanda di agevolazione Termine, entro le ore 17:00, per presentare al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste le richieste di contributo a fondo perduto, di importo variabile in base alla valutazione delle istanze trasmesse, per iniziative volte a sviluppare azioni di informazione per migliorare la conoscenza, favorire la divulgazione, garantire la salvaguardia e sostenere lo sviluppo dei prodotti agricoli ed alimentari, contraddistinti da riconoscimento europeo
8 marzo Imprese Domanda di agevolazione Termine finale, entro le ore 17:00, per le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (codice ATECO 47.62.10), per presentare la domanda per il contributo una tantum per il 2023. Il contributo è riconosciuto fino a 2.000 euro (elevato a 3.000 euro per i punti vendita esclusivi siti nelle Aree interne, di cui alla Mappa Aree Interne 2020) a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività nel periodo compreso tra l’1.1.2023 e il 31.12.2023: realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici;apertura domenicale pari almeno al 50% delle domeniche su base annua;fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;attivazione di uno o più punti vendita addizionali. Non rileva l’ordine cronologico di presentazione della domanda
12 marzo Imprese Domanda all’INAIL Termine entro il quale le imprese subentrate in posizione utile (identificate con il codice S-AMS) devono provvedere, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 18:00 del 12.3.2024, al caricamento del Modulo A di domanda e della documentazione obbligatoria, con riferimento al Bando ISI 2022
15 marzo Banche, Intermediari finanziari, Poste Antiriciclaggio Termine per trasmettere in via telematica alla Banca d’Italia – Unità di informazione finanziaria (UIF) – le comunicazioni contenenti i dati relativi: a ogni movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro;eseguite nel secondo mese precedente;a valere su rapporti ovvero mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro. Qualora non sia stata effettuata alcuna operazione rilevante deve essere inviata una comunicazione negativa
15 marzo Titolari di partita IVA IVA Termine entro il quale i soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il mese di febbraio 2024 (secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), devono emettere autofattura relativa alle operazioni effettuate nel mese di dicembre 2023
15 marzo Titolari di partita IVA IVA I soggetti che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono emettere autofattura integrativa in relazione alle fatture registrate nel mese precedente
15 marzo Titolari di partita IVA IVA Termine per annotare nell’apposito registro delle fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, emesse nel mese precedente, con riferimento al medesimo mese
15 marzo Titolari di partita IVA IVA Termine per trasmettere, in formato XML tramite il Sistema di Interscambio, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate verso soggetti non stabiliti in Italia, ad esclusione delle operazioni per le quali è stata emessa una bolla doganale o una fattura elettronica. Il file XML trasmesso al SdI deve essere conforme alle specifiche tecniche della fattura elettronica (versione 1.7 e seguenti), approvate con provv. Agenzia delle Entrate 23.12.2021 n. 374343
15 marzo Associazioni e società sportive dilettantistiche, Associazioni pro-loco IVA Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l’altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto, il volume d’affari e i beni ammortizzabili       
15 marzo Associazioni senza scopo di lucro IVA Termine per annotare, nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati”, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi altro provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Il prospetto è composto da una quartina di fogli così suddivisa: nel primo foglio (frontespizio) devono essere indicati i dati del contribuente;nel secondo e nel terzo foglio (quadro A) devono essere indicati i dati relativi al complesso delle operazioni poste in essere in ciascun mese e le relative liquidazioni periodiche;nel quarto foglio (quadro B), suddiviso in cinque sezioni, devono essere indicati, fra l’altro, i dati relativi al valore delle rimanenze al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce il prospetto, il volume d’affari e i beni ammortizzabili
15 marzo Imprese Domanda di agevolazione Termine iniziale, a partire dalle ore 10:00, per le imprese esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste (codice ATECO 47.62.10), per richiedere il contributo riconosciuto in misura pari al 50% delle spese sostenute, al netto dell’IVA, nel periodo compreso tra l’1.1.2022 e il 31.12.2022, in relazione a: IMU, TASI, COSAP/TOSAP, TARI;spese per canoni di locazione, servizi di fornitura di energia elettrica, servizi telefonici e di collegamento a Internet;spese per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS;altre spese sostenute per la trasformazione digitale e l’ammodernamento tecnologico. Le domande possono essere presentate fino alle ore 17:00 del 15.4.2024. Non rileva l’ordine cronologico di presentazione delle domande
15 marzo Titolari di partita IVA IVA Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari sono annotate secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera
15 marzo Titolari di partita IVA in regime mensile IVA Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro. Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: i numeri delle fatture cui si riferisce;l’imponibile complessivo;l’IVA distinta per aliquota
15 marzo Titolari di partita IVA IVA Annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro, nell’ordine della loro numerazione, in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, con riferimento a tale mese
15 marzo Titolari di partita IVA IVA Termine per emettere le fatture relative: alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, effettuate nel mese precedente;alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente nei confronti del medesimo soggetto;alle prestazioni di servizi “generiche” rese nel mese precedente a soggetti passivi stabiliti nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea, non soggette all’imposta ex art. 7-ter del DPR 633/72;alle prestazioni di servizi “generiche” rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo stabilito fuori dall’Unione europea, effettuate nel mese precedente;alle cessioni intracomunitarie non imponibili, effettuate nel mese precedente
15 marzo Titolari di partita IVA IVA Termine, per i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia, per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate in formato XML tramite il Sistema di Interscambio: dei dati relativi alle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizi da soggetti non stabiliti in Italia;in relazione ai documenti comprovanti l’operazione ricevuti nel mese precedente o ad operazioni effettuate nel mese precedente. La comunicazione non riguarda: le operazioni per le quali è stata ricevuta una bolletta doganale o una fattura elettronica;gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 – 7-octies del DPR 633/72, qualora siano di importo non superiore a 5.000,00 euro per singola operazione
15 marzo Enti non commerciali IVA Termine per annotare l’ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente: nei registri previsti ai fini IVA;ovvero nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i c.d. contribuenti “supersemplificati” (regime attualmente abrogato). Il prospetto deve essere numerato progressivamente prima di essere messo in uso
15 marzo Imprese Domanda di agevolazione Termine finale per trasmettere la comunicazione delle spese sostenute nel 2023 per fruire del credito d’imposta per l’ecommerce delle reti di imprese agricole e agroalimentari. Il credito spetta: nella misura del 40% dell’importo degli investimenti sostenuti;per un importo non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d’imposta di spettanza del beneficio;per la realizzazione o l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Sono agevolabili le spese relative al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori dal territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell’assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all’incremento delle esportazioni, relative a: dotazioni tecnologiche;software;progettazione e implementazione;sviluppo database e sistemi di sicurezza
15 marzo Titolari di partita IVA IVA Termine per l’annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Possono applicare l’agevolazione, prevista dall’art. 6 co. 4 del DPR 695/96, i soggetti esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
16 marzo Sostituti d’imposta IRPEF certificazione unica Termine per consegnare ai sostituiti le “Certificazioni Uniche 2024”, relative al 2023
16 marzo Concessionari di apparecchi da gioco Versamento canone di concessione Versamento del canone di concessione dovuto a saldo per il 2023. L’eventuale credito è utilizzato in diminuzione dei successivi versamenti del canone, a decorrere dal mese di aprile 2024. Il canone di concessione: è previsto per la conduzione operativa della rete telematica dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM), alla quale sono collegati gli apparecchi da divertimento per il gioco lecito;è fissato nella misura dello 0,8% delle somme giocate. Il concessionario della rete telematica, sulla base delle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, determina il canone di concessione dovuto per ciascun periodo contabile (bimestre solare) e per ciascun anno solare
16 marzo Datori di lavoro Provvista anticipata mensile Termine per effettuare il pagamento della provvista anticipata mensile da parte dei datori di lavoro e relativa ai lavoratori che beneficiano di misure legate all’esodo anticipato. In particolare: prestazione di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4 co. 1-7-ter della L. 92/2012 (c.d. “Isopensione”);assegno straordinario erogato dai Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del DLgs. 148/2015. Tali prestazioni sono infatti gestite dall’Istituto di previdenza con finanziamento a carico dei datori di lavoro. Le somme relative alla provvista anticipata mensile devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente
16 marzo Concessionari di apparecchi da gioco Prelievo erariale unico (PREU) comunicazione all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli Comunicazione in via telematica all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli della scelta in relazione al saldo a credito del prelievo erariale unico del 2023: di utilizzarlo in compensazione, a decorrere dal mese di aprile 2024;oppure di richiederlo a rimborso. In caso di omessa o di tardiva comunicazione, la scelta si intende effettuata per l’utilizzo in compensazione
16 marzo Concessionari di apparecchi da gioco Prelievo erariale unico (PREU) versamento Versamento del saldo del prelievo erariale unico in relazione all’anno solare 2023. L’eventuale credito: è utilizzato in compensazione, a decorrere dal mese di aprile 2024;in alternativa, può essere richiesto a rimborso. L’importo del PREU da versare a titolo di saldo annuale è determinato come differenza tra il PREU dovuto per il 2023 e gli importi versati per i periodi contabili in cui è suddiviso il medesimo anno
16 marzo Veterinari IRPEF Termine per la trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel corso del 2023 ai fini della precompilazione delle dichiarazioni. L’obbligo riguarda: i dati dei documenti di spesa (scontrini, fatture, ricevute);rilevanti per la detrazione delle spese veterinarie riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva
18 marzo Soggetti operanti nel settore finanziario Versamento addizionale del 10% Versamento dell’addizionale del 10% applicata agli emolumenti variabili della retribuzione corrisposti sotto forma di bonus e stock options, a quei soggetti caratterizzati da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale, cioè: ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario (anche qualora prestino la propria attività lavorativa all’estero);ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel settore finanziario (es. amministratori). L’aliquota del 10% costituisce una tassazione aggiuntiva, ma distinta dall’applicazione dell’IRPEF ordinaria. L’addizionale è trattenuta dal sostituto d’imposta al momento di erogazione del bonus o delle stock options. Il prelievo deve essere effettuato al momento dell’erogazione della parte del premio che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione. Qualora le componenti variabili siano corrisposte in più rate, l’addizionale si applica nel momento in cui si verifica il superamento dell’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione
18 marzo Sostituti d’imposta Versamento addizionali comunali IRPEF Versamento della rata dell’addizionale comunale IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili
18 marzo Sostituti d’imposta Versamento addizionali comunali IRPEF Versamento dell’addizionale comunale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale comunale è determinata applicando l’aliquota, individuata dal Comune di domicilio fiscale del contribuente alla data del 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’addizionale, al reddito complessivo determinato ai fini dell’IRPEF, al netto degli oneri deducibili
18 marzo Sostituti d’imposta Versamento addizionali regionali IRPEF Versamento dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
18 marzo Sostituti d’imposta Versamento addizionali regionali IRPEF Versamento della rata dell’addizionale regionale all’IRPEF relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati. L’addizionale regionale è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta
18 marzo Associanti in partecipazione Contributi INPS gestione separata Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sugli utili erogati nel mese precedente da parte di associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro. Il contributo è ripartito nella misura del 55% a carico dell’associante e del 45% dell’associato e il versamento avviene ad opera dell’associante. Tale forma contrattuale non può essere più stipulata, rimangono attivi i contratti in essere alla data del 25.6.2015 (fino alla loro naturale cessazione). Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
18 marzo Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte Versamento delle ritenute alla fonte: del 15% sui compensi per la perdita di avviamento;del 4%, da parte di Regioni, Province, Comuni e enti pubblici e privati sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali
18 marzo Soggetti che hanno erogato borse di studio, assegni di ricerca o assegni per attività di tutoraggio Contributi INPS gestione separata Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
18 marzo Sostituti d’imposta Certificazione unica IRPEF Termine per trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario, le “Certificazioni Uniche 2024”, relative al 2023. La trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31.10.2024
18 marzo Committenti di prestazioni di lavoro Contributi INPS gestione separata Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi INPS dovuti sui compensi erogati nel mese precedente per collaborazioni coordinate e continuative. Il contributo è ripartito tra: committente (2/3);collaboratore (1/3). Il versamento dell’intero contributo è a carico del solo committente. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
18 marzo Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese di febbraio sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi: effettuate nell’esercizio di impresa;oppure qualificabili come redditi diversi ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. i) del TUIR. Il condominio committente, in qualità di sostituto d’imposta, nel momento in cui effettua il pagamento dei corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto, è tenuto ad effettuare una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’appaltatore percipiente. La disciplina prevede inoltre che: il condominio, in qualità di sostituto d’imposta, deve effettuare il versamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dal percipiente solo al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta stessa pari a 500 euro;il condominio è, comunque, tenuto al versamento entro il 16 giugno e il 16 dicembre di ogni anno, qualora non sia stato raggiunto il suddetto importo minimo. Al fine di verificare il superamento della soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute operate all’atto del pagamento da parte del condominio non vanno versate entro il 16 del mese successivo, occorre sommare le ritenute operate mese dopo mese. Il condominio può, comunque, continuare a effettuare il versamento delle ritenute in parola, entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tale ipotesi, non è prevista l’irrogazione di sanzioni poiché: detta condotta non arreca alcun pregiudizio all’Erario;la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute
18 marzo Intermediari immobiliari Versamento ritenute alla fonte Versamento delle ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dovuti per i contratti di locazione breve, stipulati dall’1.6.2017 da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, comprese le sublocazioni e le concessioni in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario. L’art. 4 co. 5 del DL 50/2017 dispone che gli intermediari devono operare, in qualità di sostituti di imposta, una ritenuta del 21% ove: incassino i canoni di locazione o sublocazione breve o i corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi;intervengano nel pagamento del canone di locazione o sublocazione o dei corrispettivi dei contratti onerosi conclusi dal comodatario aventi ad oggetto il godimento dell’immobile da parte di terzi. La ritenuta va operata all’atto del pagamento al locatore. Ne deriva che: l’intermediario deve operare la ritenuta solo nel momento in cui paga il canone al locatore;ove il conduttore paghi direttamente al locatore, non si configura l’obbligo di ritenuta. La ritenuta deve essere operata sull’importo del canone o corrispettivo lordo come indicato nel contratto di locazione breve
18 marzo Contribuenti minimi Versamento IVA Versamento dell’IVA relativa agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni di acquisto di cui risultino debitori d’imposta, effettuate nel mese di febbraio. Si tratta in linea generale delle seguenti tipologie di operazioni: prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR 633/72 ricevute da soggetti non residenti;acquisti intracomunitari ex art. 38 del DL 331/93;acquisti soggetti al meccanismo del reverse charge ex art. 17 co. 5 e 6 del DPR 633/72
18 marzo Forme pensionistiche complementari Comunicazione all’Anagrafe tributaria Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati: dei dati relativi al 2023 dei contributi di previdenza complementare, versati senza il tramite del sostituto d’imposta;in relazione a tutti i soggetti del rapporto
18 marzo Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, enti previdenziali, Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale Comunicazione all’Anagrafe tributaria Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati: relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali, in relazione a tutti i soggetti del rapporto;delle spese sanitarie rimborsate, per effetto dei contributi versati;dei contributi versati direttamente dal contribuente o tramite un soggetto diverso dal sostituto d’imposta;in relazione al 2023
18 marzo Datori di lavoro Quote TFR Fondo Tesoreria Termine entro il quale il datore di lavoro deve effettuare il versamento al Fondo Tesoreria del contributo TFR relativo al periodo di retribuzione del mese precedente. Sono tenuti al versamento i datori di lavoro: del settore privato;con almeno 50 addetti (nel predetto limite devono essere computati tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro e dall’orario di lavoro, ad eccezione dei lavoratori a tempo parziale il cui computo segue regole specifiche). Il requisito dimensionale di 50 addetti deve verificarsi con riferimento alla media: annua dei dipendenti nel 2006, per le aziende in attività al 31.12.2006;dell’anno solare di inizio attività, per le aziende costituite dopo il 31.12.2006. L’importo del contributo corrisponde alla quota di TFR che viene mantenuto in azienda dai lavoratori dipendenti e non versato ai Fondi pensione. I dati relativi alla quota versata sono poi indicati nella denuncia UniEmens del periodo di retribuzione
18 marzo Datori di lavoro agricolo Contributi INPS lavoratori dipendenti Termine entro il quale i datori di lavoro che hanno avuto alle proprie dipendenze, nei mesi di luglio, agosto e settembre dell’anno precedente, operai agricoli a tempo determinato (OTD) o indeterminato (OTI) sono tenuti ad effettuare il versamento dei relativi contributi previdenziali. I contributi previdenziali sono determinati dall’INPS in sede di tariffazione, in base alle denunce mensili trasmesse dai datori di lavoro
18 marzo Datori di lavoro agricolo Contributi INPS Termine entro il quale effettuare il versamento della contribuzione unificata (quindi comprensiva anche della quota INAIL) dovuta per le giornate OTDO (operaio occasionale agricolo a tempo determinato), in relazione alle prestazioni terminate il mese precedente. In particolare, l’adempimento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione, oppure, in alternativa unitamente a quella relativa alle giornate OTI e OTD, alle scadenze ordinariamente previste (per tale modalità è necessario attendere apposite istruzioni INPS), utilizzando il modello “F24” trasmesso dall’Istituto tramite Cassetto previdenziale. L’Istituto del lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura è stato introdotto dall’art. 1 co. 343 della L. 29.12.2022 n.197 per il biennio 2023 – 2024, che prevede la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori (disoccupati, percettori di NASpI, DIS-COLL, RdC e ammortizzatori sociali, pensionati) rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore) e al ricorrere delle condizioni
18 marzo Enti commerciali, Enti non commerciali, Persone fisiche, Società di capitali, Società di persone Comunicazione all’Agenzia delle Entrate   Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, utilizzando l’apposito modello, l’opzione per lo sconto sul corrispettivo o la cessione della detrazione, in relazione alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2022, 2021 o nel 2020 relative agli interventi di: efficientamento energetico di cui all’art. 14 del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 1 e 2 del DL 34/2020;adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 co. 1-bis – 1-septies del DL 63/2013, compresi quelli per i quali compete la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 4 del DL 34/2020;recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna di cui all’art. 1 co. 219-220 della L. 160/2019;installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici ai sensi dell’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione con aliquota superbonus ai sensi dell’art. 119 co. 8 del DL 34/2020;interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020 (c.d. “bonus antibarriere 75%”). A decorrere dal 17.2.2023, l’art. 2 co. 1 del DL 11/2023 ha precluso la facoltà di esercitare le opzioni ex art. 121 del DL 34/2020. Lo stesso articolo tuttavia: individua alcune fattispecie per le quali, “di diritto”, non si applica il blocco delle opzioni (art. 2 co. 1-bis, 3-bis e 3-ter, 3-quater del DL 11/2023); prevede, per le altre fattispecie, una disciplina transitoria che consente di esercitare l’opzione anche dopo il 17.2.2023 (art. 2 co. 2 e 3 del DL 11/2023)
18 marzo Associazioni di promozione sociale, Associazioni di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, Associazioni senza scopo di lucro, Fondazioni, ONLUS Comunicazione all’Anagrafe tributaria Termine per la comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, in via facoltativa, dei dati delle: erogazioni liberali in denaro ricevute nel 2023 da persone fisiche ed effettuate tramite banca, ufficio postale o altri sistemi di pagamento “tracciabili”, con l’indicazione dei dati identificativi dei soggetti eroganti;erogazioni liberali restituite nel 2023, con l’indicazione del soggetto a favore del quale è stata effettuata la restituzione. La comunicazione è obbligatoria: con riferimento alle erogazioni liberali effettuate da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici e dagli altri donatori, qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante;se dal bilancio di esercizio approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro
18 marzo Imprese Versamento imposta sugli intrattenimenti Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati nel mese precedente. I proventi derivanti dagli apparecchi senza vincita in denaro sono assoggettati: all’imposta sugli intrattenimenti, determinata su un importo forfetario;nonché all’IVA liquidata in modo forfetario sullo stesso imponibile rilevante per l’imposta sugli intrattenimenti
18 marzo Committenti di prestazioni di lavoro Denunce retributive e contributive Termine entro il quale i committenti devono trasmettere all’INPGI la denuncia contributiva mensile dei compensi erogati nel mese precedente, relativa ai giornalisti che svolgono l’attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa
18 marzo Datori di lavoro Denunce retributive e contributive Termine entro il quale i datori di lavoro devono trasmettere alla CASAGIT la denuncia contributiva mensile relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente ai propri dipendenti, giornalisti professionisti, praticanti e giornalisti pubblicisti (questi ultimi purché il rapporto di lavoro si configuri a tempo pieno).
18 marzo Committenti di prestazioni di lavoro Contributi INPGI Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi dovuti all’INPGI e relativi ai compensi corrisposti nel mese precedente ai giornalisti che svolgono l’attività mediante un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. L’importo da versare comprende sia la quota a carico del committente (2/3) sia la quota a carico del collaboratore (1/3)
18 marzo Datori di lavoro Contributi CASAGIT Termine entro il quale i datori di lavoro devono effettuare il versamento dei contributi dovuti alla CASAGIT con riferimento al periodo di paga del mese precedente e ai giornalisti che svolgono l’attività mediante un rapporto di lavoro subordinato
18 marzo Soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse Comunicazione all’Anagrafe tributaria Comunicazione telematica all’Anagrafe tributaria, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati: delle spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone nel 2023, con riferimento a ciascun decesso;del soggetto deceduto e dei soggetti intestatari del documento fiscale
18 marzo Sostituti d’imposta Versamento ritenute alla fonte Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi). Rientrano tra i redditi di capitale ex art. 44 del TUIR tutti quei redditi che si caratterizzano come frutti o proventi normali dell’impiego di capitale, ancorché non necessariamente (pre)determinati o (pre)determinabili. La nozione di “impiego di capitale” presuppone la natura finanziaria di quest’ultimo. Qualora i beni “impiegati” abbiano natura diversa, i proventi che ne derivano sono riconducibili alle rispettive categorie di appartenenza. Inoltre, con riferimento ai redditi di capitale non è ammissibile la deduzione dei relativi componenti negativi. I sostituti d’imposta che hanno emesso obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie operano una ritenuta: del 26% sugli interessi ed altri proventi;del 26%, ovvero una ritenuta con la minore aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli sui proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute e sui proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito corrisposti;del 26% sugli altri redditi di capitale. Con riferimento al versamento delle ritenute su alcuni redditi di capitale: le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, di cui all’art. 26 co. 1 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza delle cedole o a quello di ciascuna scadenza periodica di interessi, premi ed altri frutti, ancorché tali redditi non siano stati corrisposti;le ritenute alla fonte applicabili sugli interessi e altri proventi di conti correnti e depositi, di cui all’art. 26 co. 2 del DPR 600/73, devono essere versate entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta in cui sono maturati, ancorché non corrisposti
18 marzo Amministratori di condominio Comunicazione all’Anagrafe tributaria Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione precompilata, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, dei dati relativi alle spese sostenute nel 2023 dal condominio e imputate ai singoli condomini con riferimento: agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica e antisismici, di rimozione delle barriere architettoniche, di sistemazione a verde e di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali;all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo delle parti comuni dell’immobile oggetto di ristrutturazione
18 marzo Titolari di partita IVA in regime mensile Versamento IVA Liquidazione dell’IVA relativa al mese di febbraio e versamento dell’IVA a debito. Il contribuente determina la differenza tra: l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili;l’ammontare dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese. La disciplina prevede che: se l’imposta da versare non è superiore a 100 euro, complessiva di eventuali differimenti precedenti, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo;il versamento deve comunque essere effettuato entro il 16 dicembre di ogni anno
18 marzo Titolari di partita IVA in regime mensile IVA ravvedimento operoso Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di gennaio, la cui scadenza del termine era il 16.2.2024
18 marzo Titolari di partita IVA in regime mensile IVA ravvedimento operoso Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di novembre, la cui scadenza del termine era il 18.12.2023
18 marzo Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali Contributi INPS gestione separata Termine entro il quale effettuare il versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente a lavoratori autonomi occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite. L’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo eccedente i 5.000,00 euro erogato al lavoratore, dedotte eventuali spese a carico del committente ed indicate nella ricevuta. Le aliquote da applicare sono individuate annualmente dall’INPS con apposita circolare e differiscono secondo l’eventuale ulteriore copertura previdenziale del collaboratore
18 marzo Datori di lavoro Contributi INPS ex ENPALS Termine entro il quale i datori di lavoro dello spettacolo e dello sport, anche laddove operino in qualità di committenti, sono tenuti al versamento dei contributi per invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS), e delle contribuzioni minori, relativi al mese precedente, in favore dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (FPLS) e al Fondo pensioni dei lavoratori sportivi (FPSP)
18 marzo Datori di lavoro Contributi INPS lavoratori dipendenti Termine entro il quale effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo di paga del mese precedente. Il contributo: è dovuto per i lavoratori aventi contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro;è determinato applicando l’aliquota (che varia in funzione del settore, della dimensione aziendale e della categoria di appartenenza del lavoratore) all’imponibile previdenziale;è ripartito tra datore e lavoratore (il datore trattiene e versa anche la quota del lavoratore). Disposizioni di legge possono prevedere specifiche agevolazioni contributive che riducono l’importo dei contributi da versare
18 marzo Datori di lavoro Domanda al Ministero dell’Interno Data di inizio presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro per il 2024 relativi ai lavoratori subordinati non stagionali di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l’Italia (art. 6 co. 3 lett. a) del DPCM 27.9.2023). In particolare le domande possono essere presentate dalle ore 9:00 del 18.3.2024. Le domande possono essere presentate fino a concorrenza delle quote o, comunque, entro il 31.12.2024. Ai sensi dell’art. 5 del DPCM 27.9.2023, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo, i cittadini stranieri residenti all’estero entro le seguenti quote complessive: 136.000 unità per l’anno 2023;151.000 unità per l’anno 2024;165.000 unità per l’anno 2025
18 marzo Datori di lavoro Contributi INPS Termine entro il quale il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi dell’INPS, relativamente alle retribuzioni o compensi erogati nel mese precedente. Al Fondo sono iscritti: i lavoratori subordinati dell’area del dilettantismo e del professionismo;gli autonomi e i co.co.co. dell’area del professionismo. L’obbligo contributivo per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) al FPSP e i correlati oneri di natura informativa sono a carico del datore di lavoro anche nel caso di rapporti di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa della quota a carico del lavoratore
18 marzo Committenti di prestazioni di lavoro Contributi INPS gestione separata Termine entro il quale i committenti devono effettuare il versamento dei contributi alla Gestione separata INPS per i rapporti di co.co.co. del settore dilettantistico, in relazione ai compensi erogati nel mese precedente. Rientrano nell’obbligo anche: le collaborazioni di carattere amministrativo gestionale di cui all’art. 37 del DLgs. 36/2021;i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita. Per i co.co.co., l’onere contributivo è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del prestatore. L’aliquota base applicabile ai fini contributivi per i lavoratori sportivi iscritti alla Gestione separata INPS è pari al: 24%, se risultano assicurati presso altre forme obbligatorie (o titolari di pensione);25%, se non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie. Per tali lavoratori si applicano anche le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione separata sulla base del relativo rapporto di lavoro. Sono previste anche le seguenti agevolazioni: le aliquote contributive ai fini previdenziali si applicano sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000 euro annui;fino al 31.12.2027, la contribuzione IVS per co.co.co. e professionisti con partita IVA è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo (la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro)
18 marzo Sostituti d’imposta Versamento imposta sostitutiva Termine entro il quale il sostituto d’imposta deve versare l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali applicata sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori. L’imposta è applicata: entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;solamente per i lavoratori del settore privato delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro nel periodo d’imposta precedente
18 marzo Sostituti d’imposta Modello 730 Termine per comunicare in via telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario incaricato: l’apposita “sede telematica” (propria, di un intermediario o di una società del gruppo);al fine di ricevere dalla stessa Agenzia il flusso telematico contenente i modelli 730-4, relativi alla liquidazione dei modelli 730. Nel caso in cui si tratti della prima comunicazione, deve avvenire nell’ambito del “Quadro CT” della “Certificazione Unica”. Se si devono comunicare variazioni, deve invece essere utilizzato l’apposito modello “CSO” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 12.3.2019 n. 58168
18 marzo Società di capitali Imposte dirette Termine per consegnare ai soggetti percettori la certificazione: degli utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, in qualunque forma corrisposti nel 2023;delle relative ritenute d’acconto operate o delle imposte sostitutive applicate. I percettori degli utili utilizzano i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. La certificazione non deve essere rilasciata: in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva, ai sensi degli artt.27 e 27-ter del DPR 600/73;nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell’ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all’art. 3 del DLgs. 461/97. Secondo le istruzioni al modello CUPE, la certificazione deve essere rilasciata dai seguenti soggetti: società di capitali ed enti emittenti;casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati;intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli SpA;società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati;le imprese di investimento e gli agenti di cambio;ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli;associanti in relazione ai proventi erogati all’associato e derivanti da contratti