| Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che il D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 216, attuativo del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ha introdotto una nuova super deduzione relativa al costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024. L’agevolazione è temporanea in attesa dell’attuazione della “mini IRES” e della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici. L’art. 4 del DLgs., in particolare, prevede che, per il 2024, periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale. Con un decreto interministeriale di prossima emanazione saranno stabilite le relative disposizioni attuative. |
| Premessa |
L’art. 4 del DLgs. 30.12.2023 n. 216 (c.d. DLgs. “Riforma IRPEF-IRES”) ha introdotto, per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023, periodo d’imposta 2024 per i soggetti “solari”, una maggiorazione, ai fini della determinazione del reddito, del costo incrementale del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato. Si tratta di una “super deduzione” per le nuove assunzioni, riconosciuta in presenza di determinate condizioni.
Con un decreto interministeriale di prossima emanazione saranno stabilite le disposizioni attuative.
L’agevolazione è stata introdotta temporaneamente in attesa dell’attuazione della così detta “mini IRES” e per sopperire, in attesa della revisione delle agevolazioni a favore degli operatori economici, al mancato rinnovo di alcuni incentivi di natura contributiva. In particolare, la Legge di Bilancio 2024 non ha prorogato:
- l’esonero contributivo totale per le assunzioni di giovani under 36 alla prima esperienza con contratto a tempo indeterminato e donne svantaggiate. Sono rimasti in vigore l’esonero parziale previsto dall’art. 1, c. 100 – 105 e 107 della L. 205/2017 e per le donne svantaggiate l’incentivo previsto all’art. 4, c. 8-11, della L. 92/2012 nei settori caratterizzati da un alto tasso di disparità uomo – donna;
- il bonus NEET e quello dedicato ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Quest’ultimo però è stato sostituito dall’agevolazione prevista per i percettori del supporto per la formazione e del lavoro e dell’assegno di inclusione.
| Soggetti interessati |
Sono interessati alla nuova agevolazione i titolari di:
- reddito d’impresa, da intendersi come i soggetti di cui all’art. 73, co. 1 del TUIR, imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, le società di persone ed equiparate ex art. 5 del TUIR;
- esercenti arti e professioni che svolgono attività di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54 del TUIR;
| Le condizioni per poter beneficiare dell’agevolazione |
I soggetti per poter fruire dell’agevolazione:
- devono aver esercitato l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 (periodo d’imposta 2023 per i soggetti “solari”) per almeno 365 giorni. Il requisito esclude le start up costituite nel corso del 2023;
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine dell’esercizio 2024 deve essere superiore a quello medio del 2023. Nel calcolo va tenuto conto di eventuali decrementi in capo a società controllate o collegate o facenti capo al medesimo soggetto;
- i contribuenti devono verificare che il numero totale di dipendenti a fine 2024, comprensivo dei contratti a tempo determinato e indeterminato, sia superiore a quello medio del 2023. Per questa condizione non è richiesto di considerare anche gli eventuali decrementi delle società del gruppo.
| Determinazione dell’agevolazione |
Il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all’incremento occupazionale.
Si tratta quindi di una extra deduzione pari al 20% (o superiore in determinati casi) del costo riferibile all’incremento dell’occupazione.
In presenza di incremento occupazionale, il costo da assumere è pari al minore tra:
- l’importo effettivamente riferibile ai nuovi assunti;
- l’incremento complessivo del costo del personale dipendente, incluso quello a tempo determinato (voce B.9 del Conto economico), rispetto a quello relativo al 2023.
Va osservato che nell’ambito delle nuove assunzioni sono privilegiate particolari categorie di dipendenti, elencate nell’Allegato 1 al DLgs. 216/2023, ad esempio:
- lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati;
- persone con disabilità;
- donne con almeno due figli minori di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai fondi strutturali Ue e nelle aree svantaggiate;
- giovani ammessi all’incentivo all’occupazione giovanile per under 36;
- Neet o ragazzi inseriti nel programma Garanzia Giovani;
- soggetti che beneficiavano del reddito di cittadinanza.
Nel caso di assunzione di uno dei soggetti sopra elencati rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione che saranno stabiliti con il DM attuativo, fermo restando che la complessiva maggiorazione non ecceda il 10% del costo del lavoro sostenuto per tali categorie.
Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti.
