ROTTAMAZIONE QUATER – C’è tempo fino al 18.12 per pagare I e II rata scadute

In data 14 dicembre il Parlamento ha approvato definitivamente l’emendamento inserito nella conversione del DL anticipi e presentato lo scorso 6 dicembre con la rimessione in termini della I e II rata della Rottamazione quater. Nel dettaglio, il correttivo specifica quanto segue: “i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023”. 

Si ricorda, inoltre,  che per mantenere i benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”)  è necessario effettuare il versamento della terza rata entro il 28 febbraio 2024. La norma prevede comunque una tolleranza nel pagamento di cinque giorni,per cui il pagamento verrà considerato tempestivo se effettuato entro lunedì 4 marzo 2024.
Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

Attenzione al fatto che, in caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Chi ha ricevuto un piano di accoglimento (totale o parziale), ma non intende proseguire con il versamento dell’intero importo dovuto, puoi scegliere di continuare a pagare in forma agevolata solo alcune delle cartelle/avvisi contenuti nella “Comunicazione delle somme dovute” inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione. Il servizio ContiTu consente, infatti, di richiedere e stampare i moduli di pagamento relativi alle sole cartelle/avvisi che si decide di pagare.

Si ricorda che per ciascuna “Comunicazione delle somme dovute”, è possibile modificare il piano dei pagamenti, cioè escludere le cartelle o gli avvisi che non si intende più pagare, fino ad un massimo di 3 volte.

Per i soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori indicati dall’allegato n. 1 del “Decreto Alluvione”, convertito nella Legge n. 100/2023, Agenzia delle entrate-Riscossione comunicherà le somme dovute per il perfezionamento della Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2023.

Se il piano di dilazione prevede più di 10 rate (si ricorda che il massimo sono 18 rate), con la lettera sono stati inviati i primi 10 moduli di pagamento, mentre i rimanenti saranno spediti successivamente, prima della scadenza dell’undicesima rata.