La legge di riforma fiscale propone cambiamenti significativi alle agevolazioni fiscali per gli impatriati con detassazione al 50% e nuovi requisiti di residenza. Mentre in questo momento il regime agevola qualsiasi lavoratore che trasferisce in Italia la propria residenza, l’articolo 5 dello schema di decreto ritorna un po’ al passato, agevolando solo il lavoratore con un elevato grado di specializzazione/qualificazione.
Le modifiche rispetto all’attuale previsione sono:
– reddito detassato è pari al 50% (possibile un innalzamento al 60%);
– reddito agevolato fino a 600.000 euro;
– residenza richiesta pregressa di tre anni,
– dopo l’impatrio è richiesto un periodo minimo di residenza pari a cinque anni (evitando il fenomeno di impatriates regimes shopping)
Tra le novità è previsto un extra sconto per gli impatriati con figli a carico e non ci dovrebbero essere, invece, agevolazioni aggiuntive per chi si trasferirà al Sud. La norma trasmessa al Parlamento stabilisce che il nuovo regime si applicherà a coloro che trasferiranno la residenza fiscale in Italia dal 2024, anche se il comma 6 dell’articolo 5 consente, in via transitoria, di applicare il regime più favorevole a coloro che trasferiscono la residenza in Italia entro la fine del 2023.
Chi intende beneficiare ancora delle vecchie regole deve quindi affrettarsi ad acquisire la residenza anagrafica in un Comune italiano entro il 31.12.2023 anche se la residenza fiscale sarebbe acquisita solo dal 2024.
In tema di residenza fiscale di società ed enti l’art. 2, rispetto all’attuale previsione di sede legale sede amministrativa e oggetto sociale, conferma solo la sede legale, mentre gli altri due aspetti sono sostituiti dalla sede di direzione effettiva, rappresentata dalla “continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l’ente nel suo complesso” e dalla gestione ordinaria in via principale, rappresentata dal “continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso”.
L’art. 6 disciplina infine il fenomeno del reshoring, stabilendo che i redditi delle società che si trasferiscono in Italia proveniente da Stati extracomunitari, verranno detassati per il 50% del relativo ammontare per il periodo d’imposta in corso al momento del trasferimento e per i cinque periodi d’imposta successivi.
Tale previsione non si applica però alle attività già esercitate in Italia nei 24 mesi che precedono il trasferimento e l’agevolazione viene meno nel caso in cui la società “impatriata” si ritrasferisce all’estero. La società deve inoltre necessariamente rimanere in Italia sino al quinto anno successivo alla scadenza del regime agevolativo (per le grandi imprese il periodo aumenta a dieci anni) e i benefici si perdono ogni qualvolta si trasferisce all’estero l’attività.
Si attende comunque l’approvazione da parte della Commissione europea.
